Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 maggio 2002
Domanda 7 maggio 2002
7 Mag 2002
Oggetto: Richiesta informazioni
Gentilissima Associazione Aduc a seguito di un verbale ricevuto in questi giorni volevo chiederVi gentilmente la Vostra assistenza al mio caso.
Vi espongo i dati relativi:
- Verbale a seguito di superamento di limite di velocità oltre i 40 Km/h rilevata con Autovelox Mod. 104/C2
- Ricezione raccomandata verbale in data 03-05-2002
- Data della rilevazione effettuata il 30-12-2001 a Napoli
- Luogo di residenza del proprietario del veicolo: Roma
- Come risulta dal verbale non è stato possibile intimare l'alt al veicolo per garantire sicurezza all'operatore e all'utente anche se in quel tratto la carreggiata è composta di due corsie per senso di marcia più la corsia di emergenza.
- Non posso determinare il conducente ne posso effettivamente essere sicuro di essere mai passato in quel tratto di strada in quel giorno a causa del grande lasso di tempo che intercorre da quella data ad oggi.
- Ho ricevuto anche un invito da parte della polizia di poter visionare la patente entro 30gg dal 03/05/02, ho letto sul vostro sito che basta che io scriva di non essere stato alla guida quel giorno.
Volevo sapere quali motivi di contestazione posso far valere nel mio caso.
Esiste un termine di prescrizione dalla data dell'avvenuto fatto e l'accertamento e notifica a domicilio?
Nel caso in cui mi presentassi come richiesto all'ufficio di polizia per la visione della patente quali sono le mie sorti?
A chi posso ricorrere per far valere in pieno i miei diritti?
Per facilitare la comprensione della mia situazione invio in allegato i documenti da me recapitati non contenenti le mie generalità per motivi di sicurezza.
Vi ringrazio tutt'ora per la vostra attenzione nei miei confronti.
Grazie

Risposta ADUC
non abbiamo letto i suoi allegati, per la presenza, eventuale, di un virus.
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione, e tale termine e' stato rispettato.
Puo' dichiarare, al Comando, di non sapere chi fosse alla guida del veicolo, ma se tale dichiarazione non fosse accettata, ne rispondera' il proprietario.
Per il ricorso puo' contestare il mancato fermo, ma sull'ammissibilita' sara' il giudice a valutare, dunque non c'e' certezza
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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