Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 aprile 2002
14 Apr 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............sono stato multato da un autovelox mod.104-c matricola n°atx 91L,omologato dal ministero dei Lavori Pubblici con atti nn.2/1/144/06/79531 del 2-4-82 in data 20-03-2002. Vorrei sapere se è possibile fare ricorso, visto che non mi hanno contestato immediatamente l'infrazione. P.S. nel verbale è stato dichiarato che non era stato possibile fermare l'auto perche' la pattuglia era composta da un solo elemento (ovviamente nel caso specifico non c'era nessuno di guardia anche se impossibile da dimostrare). Vi ringrazio di una vs. sicura risposta.
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RICHIESTA.............sono stato multato da un autovelox mod.104-c matricola n°atx 91L,omologato dal ministero dei Lavori Pubblici con atti nn.2/1/144/06/79531 del 2-4-82 in data 20-03-2002. Vorrei sapere se è possibile fare ricorso, visto che non mi hanno contestato immediatamente l'infrazione. P.S. nel verbale è stato dichiarato che non era stato possibile fermare l'auto perche' la pattuglia era composta da un solo elemento (ovviamente nel caso specifico non c'era nessuno di guardia anche se impossibile da dimostrare). Vi ringrazio di una vs. sicura risposta.
Risposta ADUC
il fatto che ci sia stata volontarieta' nel non mettersi in grado di provvedere al fermo immediato, delegando la gestione dell'autovelox ad un unico agente, e' sicuramente contestabile, in quanto il fatto che non si potesse provvedere al fermo era conosciuto e voluto e non incidentale: come tale, contestabile.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
In merito al mancato fermo, sara' necessario rilevare come sia indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
In merito al mancato fermo, sara' necessario rilevare come sia indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Cordiali Saluti,
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