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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 febbraio 2002
Domanda 26 febbraio 2002
Subject: Come devo fare?
Buongiorno, Il motivo che mi spinge a scrivervi e' probabilmente dettato dalla poca conoscenza dei miei doveri e dei miei diritti in qualita' di cittadino. Nello specifico, vorrei sapere come ci si deve comportare nei riguardi di una notifica di contravvenzione rilevata per mezzo di un autovelox mobile.
Mi spiego: Ho appreso sul vostro sito che la Sentenza RG n.202/01, Sent. N.4483/01 Depositata il 9 ottobre 2001 Rep.n.6231/01, sancisce l'obbligo di fermo immediato nel caso di infrazione, pena l'invalidita' della contravvenzione. Quanto dico e' vero? Lo e' in generale o vi sono dei casi particolari in cui questa sentenza non puo' essere applicata?
Il mio caso specifico in pillole e' il seguente.
Mi e' stata rilevata una infrazione, superavo il limite di velocita' consentito di circa 15 Km/h su di una strada extraurbana (probabilmente e' vero.. non potrei dire in tutta onesta' che quanto mi viene contestato sia falso), senza pero' che sia stato fermato. Il tutto si e' verificato in una strada, Via Appia di Roma in direzione Frascati, extraurbana ove il traffico nell'orario in questione e' molto tranquillo.
Mi chiedo:
esistono i termini, utilizzando i vostri moduli, per fare ricorso? E se si? A quale, scusate la mia poca destrezza in materia, giudice di pace mi devo rivolgere? Ne esiste uno per tutti?
Esistono delle spese legali, oltre l'eventuale legale che mi potrebbe rappresentare (ne ho veramente bisogno?), da affrontare?
Grazie per la vostra cortese attenzione.
Sotto potete trovare tutti i miei riferimenti

Risposta ADUC
Le sentenze sono dei precedenti: come tali, sono utili per indicare una certa interpretazione della legge. Tuttavia, sono pur sempre valutazioni di singoli giudici, che vanno inserite in un contesto e comunque non possono prescindere dal dettato della norma. Di fatto, la sentenza si limita ad affermare un aspetto della legge, in caso si verificassero specifiche condizioni. Se invece a verificarsi fossero condizioni diverse e contesti diversi, la questione muterebbe aspetto, ed anche il risultato sarebbe difforme.
Il tutto, tenendo presente che i singoli soggetti umani -che giudicano- hanno comunque sensibilita' interpretative diverse.
Questo, e' il contesto che deve essere tenuto presente.
In concreto, poi, ricorrere sara' possibile ed il giudice valutera' -caso per caso- se vi siano o meno gli estremi per ritenere o meno annullabile la contravvenzione. Infatti, se il fermo e' la norma, e' consentita la deroga della mancanza di contestazione immediata, se le ragioni addotte siano da ritenersi sufficienti e motivate.
Di giudici ce ne sono svariati, per zone di competenza: dovra' identificare quale sia quello sotto la cui giurisdizione ricade l'evento.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito -senza pero' che siano escluse diverse circostanze ugualmente giustificative:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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