Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 dicembre 2001
Domanda 21 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Mi è stato recapitato oggi un verbale per una multa derivante da un autovelox. La multa risale al 27/09/2001 e non è stata immediatamente contestata perchè non sono stato fermato. Volevo sapere se era possibile fare ricorso e, se si, se era più indicato farlo al Prefetto, oppure al Giudice di pace. RingraziandoVi anticipatamente per la risposta, porgo cordiali Saluti.

Risposta ADUC
Il ricorso e' sempre meglio presentarlo al giudice di pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, in quanto al prefetto -in caso di rigetto quasi certo- la multa raddoppia; invece al giudice, pagando entro i 60 giorni utili per il pagamento se non dovesse essere accordata la sospensione, la multa rimarrebbe invariata anche in caso di rigetto successivo in udienza; se invece ci fosse l'accoglimento del ricorso, le verrebbe rimborsato l'importo gia' pagato.
Come motivazione del ricorso potrebbe addurre il mancato fermo (e' l'unico rilievo che si desume dalla sua lettera).
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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