Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Facendo acquisti di Natale mi sono sentita dire che se qualcosa non andasse bene a causa dell'Euro tutto deve essere cambiato entro e non oltre il 30/31.12.2001, vorrei sapere se x legge questo si puo' fare e perche' grazie x una veloce risposta dato che venerdi' e' l'ultimo mio girono lavorativo x poter leggere la vostra risposta.
Grazie ancora.
RICHIESTA - Facendo acquisti di Natale mi sono sentita dire che se qualcosa non andasse bene a causa dell'Euro tutto deve essere cambiato entro e non oltre il 30/31.12.2001, vorrei sapere se x legge questo si puo' fare e perche' grazie x una veloce risposta dato che venerdi' e' l'ultimo mio girono lavorativo x poter leggere la vostra risposta.
Grazie ancora.
Risposta ADUC
Il suo quesito non e' chiaro; infatti non capiamo quale sia il collegamento tra Euro e cambio merci (presupponiamo comunque che si tratti di questioni fiscali, legate alla contabilita').
A fronte di un vizio di produzione il negoziante e' tenuto alla restituzione della somma pagata o alla sostituzione dell'oggetto, indipendentemente dalla moneta adoperata per il pagamento: questo, indipendentemente da quando avvenga la restituzione (comunque entro l'anno dall'acquisto).
Ma poiche' non e' previsto alcun diritto di cambiare articoli non viziati, solo per un proprio errore e ripensamento, nel caso ci fosse un accordo con lo specifico negoziante per provvedere comunque alla sostituzione in assenza di vizi -ad esempio errore di taglia, cambiare idea, etc- essendo questi accordi tra privati, e per questioni di contabilita' interna e' ammessa l'indicazione di un termine, come in questo caso il 31/12 entro cui provvedere a queste "restituzioni".
A fronte di un vizio di produzione il negoziante e' tenuto alla restituzione della somma pagata o alla sostituzione dell'oggetto, indipendentemente dalla moneta adoperata per il pagamento: questo, indipendentemente da quando avvenga la restituzione (comunque entro l'anno dall'acquisto).
Ma poiche' non e' previsto alcun diritto di cambiare articoli non viziati, solo per un proprio errore e ripensamento, nel caso ci fosse un accordo con lo specifico negoziante per provvedere comunque alla sostituzione in assenza di vizi -ad esempio errore di taglia, cambiare idea, etc- essendo questi accordi tra privati, e per questioni di contabilita' interna e' ammessa l'indicazione di un termine, come in questo caso il 31/12 entro cui provvedere a queste "restituzioni".
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