Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 agosto 2001
Subject: Ricorso per ritardo notifica
Cara Aduc,
ho ricevuto il 01/08/2001 un verbale di contestazione x aver superato i limiti di velocità 60 kmh contro i 50 permessi, in data 01/03/2001. Da allora sono passati più di 150gg. entro i quali l'autorità è obbligata a notificarmi la contestazione. A questo punto pensavo di far ricorso e non pagare perchè scaduti i termini di notifica. Ma i 150 giorni non è detto che debbano essere contati da quando è avvenuto il fatto, ma dal momento in cui avviene l'identificazione, cosa che risulta dai pubblici registri. Allora vi chiedo, per far ricorso devo informarmi sulla data dell'identificazione? Posso accedere ai pubblici registri? Cosa posso fare?
Cordialmente vi saluto.
Dalle date che ci indica presumiamo che i 150 giorni non siano trascorsi: consigliamo di controllare la data di spedizione da parte delle autorita', in quanto e' questa (e non la data in cui lei materialmente l'ha ritirata) che fa fede come termine finale.
La data di identificazione (che effettivamente puo' essere avvenuta anche il giorno dopo -ma, in condizioni normali, non molto oltre- ovvero dopo mesi in caso di precedente notifica ad un vecchio indirizzo, nel caso sia sopravvenuta contestualmente una variazione di residenza) la puo' chiedere direttamente al Comando, in quanto al pubblico registro -a cui puo' ovviamente accedere liberamente essendo pubblico- trovera' solo l'iscrizione dell'auto a suo nome, ma certamente non la data in cui sono stati effettuati accertamenti da parte di terzi.
Se comunque ce ne fossero gli estremi, puo' presentare ricorso. Questo e' un modulo utile: "Multe notificate oltre 150 giorni dal fatto- ricorso al Prefetto"
Subject: multe autovelox
A chi posso rivolgermi per farmi togliere una multa autovelox? Avete qualche modulo prestampato di domanda?
Grazie.
Cara Aduc,
ho ricevuto il 01/08/2001 un verbale di contestazione x aver superato i limiti di velocità 60 kmh contro i 50 permessi, in data 01/03/2001. Da allora sono passati più di 150gg. entro i quali l'autorità è obbligata a notificarmi la contestazione. A questo punto pensavo di far ricorso e non pagare perchè scaduti i termini di notifica. Ma i 150 giorni non è detto che debbano essere contati da quando è avvenuto il fatto, ma dal momento in cui avviene l'identificazione, cosa che risulta dai pubblici registri. Allora vi chiedo, per far ricorso devo informarmi sulla data dell'identificazione? Posso accedere ai pubblici registri? Cosa posso fare?
Cordialmente vi saluto.
Dalle date che ci indica presumiamo che i 150 giorni non siano trascorsi: consigliamo di controllare la data di spedizione da parte delle autorita', in quanto e' questa (e non la data in cui lei materialmente l'ha ritirata) che fa fede come termine finale.
La data di identificazione (che effettivamente puo' essere avvenuta anche il giorno dopo -ma, in condizioni normali, non molto oltre- ovvero dopo mesi in caso di precedente notifica ad un vecchio indirizzo, nel caso sia sopravvenuta contestualmente una variazione di residenza) la puo' chiedere direttamente al Comando, in quanto al pubblico registro -a cui puo' ovviamente accedere liberamente essendo pubblico- trovera' solo l'iscrizione dell'auto a suo nome, ma certamente non la data in cui sono stati effettuati accertamenti da parte di terzi.
Se comunque ce ne fossero gli estremi, puo' presentare ricorso. Questo e' un modulo utile: "Multe notificate oltre 150 giorni dal fatto- ricorso al Prefetto"
Subject: multe autovelox
A chi posso rivolgermi per farmi togliere una multa autovelox? Avete qualche modulo prestampato di domanda?
Grazie.
Risposta ADUC
La sua lettera e' molto stringata, per cui cercheremo di darle una risposta comunque utile.
Per presentare un ricorso occorre una motivazione, ma non avendocela detta, possiamo solo presumerla: di solito non si viene fermati, e' per questo che vuole ricorrere? Se non fosse stato fermato e volesse fare un tentativo di ricorso (ma ricordi che sara' il giudice a decidere), le modalita' per presentarlo sono le seguenti: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per presentare un ricorso occorre una motivazione, ma non avendocela detta, possiamo solo presumerla: di solito non si viene fermati, e' per questo che vuole ricorrere? Se non fosse stato fermato e volesse fare un tentativo di ricorso (ma ricordi che sara' il giudice a decidere), le modalita' per presentarlo sono le seguenti: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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