Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 agosto 2001
Domanda 22 agosto 2001
Gentili signori,
la presente unicamente per chiederVi un parere.
In data 19/08 (domenica) mi è stata fatta una multa in violazione del Art. 7/1 e 14 comma perchè non ho esposto il dispositivo di controllo sosta (disco orario).
La mia perplessità è dovuta al fatto di essere convinto che la domenica fosse esemte da tale obbligo.
Inoltre, sull'accertamento di infrazione, non sono ben leggibili gli importi in lire ed euro.
Cosa posso fare?

Risposta ADUC
Nei giorni festivi non si e' esclusi dal dovere di apporre il disco orario: sono alcune delibere comunali che prevedono tale esclusione, non una norma nazionale. Questa possibilita' varia da parcheggio a parcheggio, per cui dovra' essere cura del guidatore leggere sul parchimetro le indicazioni specifiche.
Al momento consigliamo di aspettare la notifica a casa della contravvenzione (il verbale potrebbe essersi scolorito a causa della pioggia o per qualche altro motivo). Infatti, e' nelle eventuali irregolarita' li' contenute che sara' possibile presentare il ricorso. Ma non se manchera' ancora la dicitura della cifra in euro; perche' presentare un ricorso con questa motivazione non e' consigliabile, ci sono sentenze che legittimano l'emissione delle multe senza la cifra in euro, per cui riteniamo molto improbabile, anzi sconsigliabile, provarci. Quindi le converrebbe pagare. Se dovesse mancare la cifra in lire (cosa improbabile) potra' presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di pace del luogo dove e' avvenuta l'infrazione.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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