Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 luglio 2001
27-Lug-01
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Mi e' stata recapitata una multa di £270.000 per autovelox pochi giorni fa. Sono una studentessa universitaria che a stento riesce a mantenersi gli studi ed un'umile fiat panda, come potrei pagare? E perche', come da legge, non mi hanno fermato per contestare l'infrazione?
Sulla multa e' sottolineata l'impossibilita' di fermare il conducente in quanto vi era intenso traffico ma in realta' c'erano tutte le possibilita' di farlo anche perche' non era un tratto di centro abitato.
E' possibile fare il ricorso? C'e' bisogno di un avvocato e di spese legali?
Attendo cortesemente una vs. celere risposta in merito. Non saprei altrimenti come e cosa fare.
Ringrazio e porgo i miei Cordiali Saluti.
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RICHIESTA.............Mi e' stata recapitata una multa di £270.000 per autovelox pochi giorni fa. Sono una studentessa universitaria che a stento riesce a mantenersi gli studi ed un'umile fiat panda, come potrei pagare? E perche', come da legge, non mi hanno fermato per contestare l'infrazione?
Sulla multa e' sottolineata l'impossibilita' di fermare il conducente in quanto vi era intenso traffico ma in realta' c'erano tutte le possibilita' di farlo anche perche' non era un tratto di centro abitato.
E' possibile fare il ricorso? C'e' bisogno di un avvocato e di spese legali?
Attendo cortesemente una vs. celere risposta in merito. Non saprei altrimenti come e cosa fare.
Ringrazio e porgo i miei Cordiali Saluti.
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice, al quale lo presentera', a valutare sulla ammissibilita' o meno, sulla base degli elementi specifici presentati.
Non e' pero' possibile avere alcuna garanzia di successo, e l'esito potrebbe -a seconda del giudice- anche essere peggiorativo, non solo inutile.
Non occorre comunque affidarsi a nessun legale.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Clicchi qui per il modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non e' necessaria l'assistenza di un legale.
Non e' pero' possibile avere alcuna garanzia di successo, e l'esito potrebbe -a seconda del giudice- anche essere peggiorativo, non solo inutile.
Non occorre comunque affidarsi a nessun legale.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione. La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Clicchi qui per il modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non e' necessaria l'assistenza di un legale.
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