Domenica 7 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 maggio 2001
Domanda 4 maggio 2001
Mi e’ arrivata una multa riguardante un mio eccesso di velocita’! Il limite era di 50km/h e io ero a 74, con lo scarto loro "sbirri" hanno dichiarato 69, per una cifra complessiva di 266.000 lire! Io vedendo il velox ho subito girato alla prima stradina a destra senza che questi mi fermassero, posso fare qualche cosa? In piu’ il primo di aprile dei bravi vigili, mi hanno multato perche’ secondo loro la mia targa della moto non era al di sotto dei 30 gradi, quindi mi hanno appioppato la multa di ben 130.000 lire senza misurare l'inclinazione di quest'ultima, hanno misurato a occhio, in piu’ il tizio aveva l'alito di uno che aveva bevuto un po di vino, in piu’ questo mi minacciava di mandarmi alla revisione perche’ avevo la targa alta! MA CON QUESTA GENTE COSA SI PUO' FARE? Posso fare ricorso per entrambe le multe? Un saluto cordiale!

Risposta ADUC
Per quanto concerne la mancanza di fermo immediato, puo' tentare la contestazione. In relazione alla targa, l'opposizione e' possibile se riesce a dimostrare che la targa -se correttamente posizionata- non possa aver subito, nel frattempo, modifiche (altrimenti, se fosse possibile che lei abbia fatto delle variazioni, non ci sono gli estremi per contestare).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →