Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 aprile 2001
Richiesta pagamento arretrato ICI Comune di Roma. Ho ricevuto una richiesta di pagamento dell' ICI, riferito agli anni 1994-95-96, la notifica e’ avvenuta il giorno 21-02-2001 la rendita e’ stata attribuita per la prima volta nel 1999.
Ora mi chiedono la differenza dalla rendita presunta a quella definitiva, (come sopra specificato dal 1994). Ho letto sul giornale che questo non e’ consentito, e che la nuova rendita vale solo dal momento della notifica (cioe’ 2001).
Ha queste mie osservazioni la risposta degli incaricati comunali e’ stata che il pagamento si fa come loro hanno detto nella notifica.
Vi chiedo, hanno ragione loro, o no?
Ora mi chiedono la differenza dalla rendita presunta a quella definitiva, (come sopra specificato dal 1994). Ho letto sul giornale che questo non e’ consentito, e che la nuova rendita vale solo dal momento della notifica (cioe’ 2001).
Ha queste mie osservazioni la risposta degli incaricati comunali e’ stata che il pagamento si fa come loro hanno detto nella notifica.
Vi chiedo, hanno ragione loro, o no?
Risposta ADUC
Puo' contestare la richiesta per l'anno 1994, facendo ricorso in Commissione tributaria per la sopravvenuta prescrizione. In quanto l'ultima legge finanziaria ha stabilito che nel 2001 puo' essere richiesta l'Ici solo dal 1995 in poi.
La differenza tra la rendita presunta e la definitiva e' dovuta. Verifichi, comunque, di avere ricevuto notifica della rendita definitiva a casa. Se cosi' non fosse, ma ci fosse stata solamente l'affissione all'albo pretorio, puo' contestare gli interessi e le sanzioni, facendo ricorso in Commissione Provinciale Tributaria entro 60 giorni (evidenziamo: in caso di mancata notifica della rendita, si possono chiedere solo le differenze di rendita -salvo il caso in cui voglia fare ricorso contestando la rendita attribuita- e non sanzioni ed interessi. Invece, in caso di notifica nel '99, non avendo contestato l'attribuzione, e' tenuto a pagare tutto).
Le consigliamo inoltre la lettura della scheda pratica relativa all'argomento:
La differenza tra la rendita presunta e la definitiva e' dovuta. Verifichi, comunque, di avere ricevuto notifica della rendita definitiva a casa. Se cosi' non fosse, ma ci fosse stata solamente l'affissione all'albo pretorio, puo' contestare gli interessi e le sanzioni, facendo ricorso in Commissione Provinciale Tributaria entro 60 giorni (evidenziamo: in caso di mancata notifica della rendita, si possono chiedere solo le differenze di rendita -salvo il caso in cui voglia fare ricorso contestando la rendita attribuita- e non sanzioni ed interessi. Invece, in caso di notifica nel '99, non avendo contestato l'attribuzione, e' tenuto a pagare tutto).
Le consigliamo inoltre la lettura della scheda pratica relativa all'argomento:
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