Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 aprile 2001
Domanda 17 aprile 2001
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Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Gentilissimi, nello stabile dove abito, in un appartamento di mia proprieta', sono stati effettuati dei lavori la cui ripartizione ha sollevato alcuni dubbi che vado ad elencarVi e che spero possiate gentilmente chiarire.
Dall'androne del portone, salendo due piccole rampe, si accede ad un piccolo atrio a cielo aperto, dove si affacciano alcuni ingressi di abitazioni e dal quale parte un rampa. Quest'ultima da' l'accesso ad altri due appartamenti e rappresenta l'unica via d'accesso, tramite una botola alle antenne e ai tetti condominiali.
- Sono stati eseguiti dei lavori di consolidamento statico del solaio dell'atrio e la conseguente ripavimentazione;
- E' stato eseguito un lavoro di finitura e pittura dell'atrio interno;
- E' stata realizzata la copertura dell'intero atrio (circa 60 mq e prima scoperto), che raccogliendo anche le acque piovane degli altri tetti, ha eliminato secolari problemi di umidita' e infiltrazioni dannosi all'intero stabile.
Quesito: i locali facenti parte dello stabile ma che non accedono dal portone e che non sono sottostanti l'atrio, in che misura partecipano alle suddette spese?
- Sulla rampa sono stati eseguiti dei lavori di svellimento e ripristino intonaci, pulizia dei gradini in pietra e rifacimento del pavimento del ballatoio;
Quesito: possono i proprietari dei due appartamenti chiedere al condominio una partecipazione alla spese in virtu' del passaggio obbligato? Specifico che esiste una tabella millesimale riguardante esclusivamente la rampa a carico dei 2 appartamenti.
Ringraziando anticipatamente Vi sarei grato se nella risposta citaste anche gli articoli del codice o sentenze a cui fate riferimento.

Risposta ADUC
Ci pare di capire che quello da lei citato -che sicuramente e' una parte comune- sia da considerare alla stregua di tetto e non di scale. Dunque, e' giusto che sia ripartito secondo millesimi come il tetto, e non parte millesimi-parte altezza come le scale. Se c'e' una tabella che indica la rampa come esclusivo carico dei due appartamenti, i due condomini non possono chiedere agli altri di partecipare alle spese, ma dovrebbero chiedere la modifica di queste tabelle, in quanto (trattandosi effettivamente di accesso comune) dovrebbe essere trattato per quello che e': l'accesso ai tetti.
Per trovare eventuali riferimenti giurisprudenziali, puo' contattare il settore Rassegna Tematica, in Informazioni Utili, del sito http://www.confedilizia.it.
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