Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 dicembre 2007
Domanda 22 dicembre 2007
Salve gentilmente ho bisigno di sapere se le spese notarili a seguito della sostituzione del mutuo sono rimborsabili dalla nuova banca.
Cordiali saluti.
Raffaele, da Napoli

Risposta ADUC
Perche' la nuova banca dovrebbe rimborsarla? La questione e' che non ci vuole il notaio. Ma le banche finora hanno messo bastoni e notai fra le ruote. Legga le ultime novita':
L'Associazione delle banche consiglia una procedura per favorire la portabilita' dei mutui. Finora era rimasta inattuata la legge 40/2007, che imponeva alle banche di adempiere l'operazione senza particolari formalita' e oneri. A distanza di mesi, l'Abi ha diffuso una circolare in cui suggerisce una procedura alle proprie associate. La procedura di portabilita' del mutuo si articola in tre fasi.
Il cliente, nell'avvio della procedura, chiede per iscritto alla banca che subentra nel mutuo di acquisire dalla banca originaria l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione. La banca 'subentrante', tramite sistemi di colloquio elettronico interbancario, comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell'operazione, e richiede l'importo del debito residuo del cliente a quella data.
La seconda fase della procedura prevede la comunicazione dell'importo del debito residuo che deve fare la banca originaria a quella subentrante, 'di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta', contestualmente analoga informazione viene fornita al cliente.
Infine, c'e' la formalizzazione dell'operazione di portabilita' del mutuo, attraverso la stipula del contratto di mutuo, e contestuale rilascio dalla banca originaria, contro pagamento di quanto dovuto, di apposita quietanza che reca la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento.
In pratica, la banca subentrante provvede a richiede l'annotazione (art. 2843 Codice Civile) del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria gia' iscritta in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo. 'Resta fermo - si legge alla fine della circolare - che questa procedura di collaborazione interbancaria non permette di applicare al cliente alcun costo di qualsiasi natura'.
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