Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 luglio 2007
Cara Aduc, avrei necessita' di un consiglio riguardo un rinvio di consegna da parte di un mobilificio presso il quale ho ordinato un soggiorno. All'inizio di quest'anno, ho acquistato presso la catena "Mobilitatevi" una parete-soggiorno indicando come consegna fine Luglio 2007. Verso i primi giorni di Luglio ho ricevuto da parte del mobilificio una telefonata dell'addetta alle consegne che mi chiedeva quando organizzarci per la consegna e il montaggio al mio domicilio. In quell'occasione si era concordato per Martedi' 31 sempre di questo mese. Mi era stato anche indicato che non avrei ricevuto telefonate di conferma e che quindi potevo considerare tale data valida. Ovviamente mi sono dovuto organizzare in tal senso prendendo un permesso al lavoro con largo anticipo (in modo da evitare che altri colleghi occupassero i permessi liberi) e programmando la consegna di altri mobili di conseguenza in modo da avere il soggiorno libero per gli operai del salotto. Ad esempio, con un altro mobilificio avevo concordato la consegna del divano per Mercoledi' 1 Agosto di modo da non averlo "tra i piedi" durante il montaggio del soggiorno che sarebbe dovuto avvenire il giorno prima. Questo anche perche' una clausola del contratto di "Mobilitatevi" dice appunto che e' cura del cliente far trovare i locali sgombri per facilitare il lavoro degli operai (c'e' anche scritto che appunto loro non risarciscono danni causati ad altri mobili presenti nel locale durante il montaggio). Arrivando ad oggi, ieri ricevo una telefonata da parte dell'addetta alle consegne che mi informa che purtroppo la consegna appunto deve essere rimandata in quanto gli operai hanno rotto il furgone e quindi non possono fare consegne finche' il meccanico non lo ripari. Mi viene quindi prospettata la consegna per la settimana successiva con una telefonata di conferma Lunedi' prossimo. Ovviamente questo mi mette in una posizione di grave difficolta' perche' sarebbe da una parte difficile per me spostare un permesso chiesto con insistenza ai miei capi e con largo anticipo, dall'altra non mi e' possibile in alcun modo spostare la consegna del divano (perche' il rivenditore chiude per ferie) e quindi a catena mi trovero' con l'impossibilita' di avere il locale sgombro quando arriveranno per il soggiorno. Riguardo questa storia vi elenco alcune perplessita' che vorrei mi aiutaste a chiarire:
1) Sulle clausole del contratto vi e' indicato che il mobilificio puo' rimandare senza limiti di tempo la consegna dei beni per i motivi piu' svariati (problemi tecnici, tempi di lavorazione, reperibilita' di materiali, ecc.) senza che questo possa essere utilizzato da parte mia come motivo di richiesta di risarcimento o risoluzione del contratto per inadempimento. Sempre nella stessa clausola e' indicato che se invece e' il cliente a ritardare la consegna in quanto non disponibile vengono addebitati 20 euro al giorno come deposito. Mi domando, ma e' normale avere una clausola cosi' fortemente squilibrata? E' corretto che se ritardano loro e' tutto ok e non posso dire niente mentre se ritardo io mi chiedono dei soldi? Non dovrebbe esserci maggiore equilibrio?
2) Un'altra clausola dice che gli operai non hanno responsabilita' di danni causati a tubature e condutture varie che potrebbero colpire durante la foratura delle mura in quanto e' mio dovere fornirgli la planimetria completa di tutto l'appartamento (che tra virgolette non ho nemmeno io). E' una cosa corretta per legge?
In conclusione, possono queste clausole essere considerate vessatorie? Posso in qualche modo rivalermi con una richiesta di risarcimento o eventuale sconto sulla somma ancora da saldare? Dov'e' finito il detto "il cliente ha sempre ragione"? Leggendo il contratto nella sua interezza e' tutto a discapito di chi compra, il mobilificio si tutela per qualsiasi problema dicendo che non hanno colpe e intanto ogni possibile intoppo e' lecito e non impugnabile e finisce sulle spalle dell'acquirente. Rimango alquanto amareggiato. Grazie.
Luigi, da Milano
1) Sulle clausole del contratto vi e' indicato che il mobilificio puo' rimandare senza limiti di tempo la consegna dei beni per i motivi piu' svariati (problemi tecnici, tempi di lavorazione, reperibilita' di materiali, ecc.) senza che questo possa essere utilizzato da parte mia come motivo di richiesta di risarcimento o risoluzione del contratto per inadempimento. Sempre nella stessa clausola e' indicato che se invece e' il cliente a ritardare la consegna in quanto non disponibile vengono addebitati 20 euro al giorno come deposito. Mi domando, ma e' normale avere una clausola cosi' fortemente squilibrata? E' corretto che se ritardano loro e' tutto ok e non posso dire niente mentre se ritardo io mi chiedono dei soldi? Non dovrebbe esserci maggiore equilibrio?
2) Un'altra clausola dice che gli operai non hanno responsabilita' di danni causati a tubature e condutture varie che potrebbero colpire durante la foratura delle mura in quanto e' mio dovere fornirgli la planimetria completa di tutto l'appartamento (che tra virgolette non ho nemmeno io). E' una cosa corretta per legge?
In conclusione, possono queste clausole essere considerate vessatorie? Posso in qualche modo rivalermi con una richiesta di risarcimento o eventuale sconto sulla somma ancora da saldare? Dov'e' finito il detto "il cliente ha sempre ragione"? Leggendo il contratto nella sua interezza e' tutto a discapito di chi compra, il mobilificio si tutela per qualsiasi problema dicendo che non hanno colpe e intanto ogni possibile intoppo e' lecito e non impugnabile e finisce sulle spalle dell'acquirente. Rimango alquanto amareggiato. Grazie.
Luigi, da Milano
Risposta ADUC
Da come ce le descrive le clausole appaiono in effetti discriminanti, e quindi passibili di contestazione di vessatorieta'. Indipendentemente da cio', pero', nel suo caso puo' essere contestato il mancato rispetto degli accordi presi riguardo la consegna, come causa di danni (che dovra' semmai specificare e quantificare lei stesso). Il consiglio e' l'invio di una raccomandata a/r di messa in mora con la contestazione della prima clausola (quella dove NON viene previsto un limite di tempo) dettando un termine per adempiere di 15 giorni, previo preavviso scritto, minacciando in difetto un'azione legale. Potra' fin d'ora anticipare l'intenzione di chiedere un rimborso danni, riservandosi magari di quantificarli in seguito. Il primo passo successivo sara' tentare una conciliazione presso il giudice di pace o la locale camera di commercio. Questi i documenti di suo interesse: clicca qui clicca qui
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