Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 marzo 2001
L'apparecchiatura velomatic mod. 512-Matr. nr. 852, omologata con D.D.L.L.P.P. del 27.11.1989, e' tra i modelli antiquati che non permettono la rilevazione contestuale della velocita'? Legittimano, pertanto, gli operatori a inviare le sanzioni da pagare senza che queste possano essere contestate, ricadendo tra le cinque eccezioni della sentenza n. 2492/2001?
Ancora: l'obbligo di motivazione che richiede la sentenza di cui sopra viene adempiuto con la standardizzata dicitura "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto le modalita' di impiego dell'apparecchiatura consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" (art. 348-c1, lett. E D.P.R. 16/12/92 n. 495).
Grazie per la disponibilita' e per il servizio che rendete a tutti i cittadini.
Ancora: l'obbligo di motivazione che richiede la sentenza di cui sopra viene adempiuto con la standardizzata dicitura "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto le modalita' di impiego dell'apparecchiatura consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari" (art. 348-c1, lett. E D.P.R. 16/12/92 n. 495).
Grazie per la disponibilita' e per il servizio che rendete a tutti i cittadini.
Risposta ADUC
In assenza di indicazioni piu' specifiche su che cosa si intenda con "antiquati", rispondere seriamente e' difficile. Tutto cio' che si puo' dire e' che -anche se non emette la documentazione subito- il Velomatic consente il rilievo del trasgressore e, volendo, permette il fermo immediato.
La dicitura da lei indicata, di per se', non vuol dire molto. Quanto sostenuto va dimostrato, non e' un dogma.
Il ricorso sarebbe pertanto proponibile: e' comunque poi il giudice a decidere.
Consigliamo di prendere visione sull'argomento sul seguente sito: http://www.difensore.it
La dicitura da lei indicata, di per se', non vuol dire molto. Quanto sostenuto va dimostrato, non e' un dogma.
Il ricorso sarebbe pertanto proponibile: e' comunque poi il giudice a decidere.
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