Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
1 febbraio 2001
Sono un invalido e percepisco l'indennita’ di accompagnamento; recentemente ho letto che il governo ha emanato un provvedimento grazie al quale le persone colpite da handicap come me non dovranno piu’ pagare il bollo del proprio autoveicolo, anche se questo non e’ modificato per la guida di un disabile.
Vorrei sapere se e’ vero e quali pratiche devo espletare.
Vorrei sapere se e’ vero e quali pratiche devo espletare.
Risposta ADUC
Le indichiamo un brano della circolare esplicativa sulla finanziaria, che le sara' utile in proposito:
circolare 1 dell'Agenzia Entrate del 03.01.01
OGGETTO Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.
Ai fini dell'IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota del 4% sull'acquisto dei detti veicoli, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche' sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Anche ai fini dell'IVA l'agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui dal pubblico registro automobilistico risulti la cancellazione del veicolo. Per le cessioni dei veicoli in esame e' infine prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. In relazione alla estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di handicap psichici si sottolinea che il beneficio e' previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravita' prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ha comportato la necessita' dell'assegno di accompagnamento. Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica."
circolare 1 dell'Agenzia Entrate del 03.01.01
OGGETTO Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.
Ai fini dell'IVA l'agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota del 4% sull'acquisto dei detti veicoli, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, nonche' sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli anche non nuovi di fabbrica e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti. Anche ai fini dell'IVA l'agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui dal pubblico registro automobilistico risulti la cancellazione del veicolo. Per le cessioni dei veicoli in esame e' infine prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. In relazione alla estensione di tali agevolazioni ai soggetti portatori di handicap psichici si sottolinea che il beneficio e' previsto solo in favore di persone non autosufficienti per le quali la condizione di particolare gravita' prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ha comportato la necessita' dell'assegno di accompagnamento. Si ritiene che i veicoli destinati a facilitarne la locomozione non sempre necessitano di particolari specifici adattamenti, potendo essere sufficienti anche accessori di serie, qualora questi siano prescritti dalla competente commissione medica."
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