Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 novembre 2000
Nella vostra mudulistica per il ricorso multe autovelox citate l'apparecchio "autovelox mod 104/C" mentre nel mio caso e’ stato utilizzato il modello "VELOMATIC 103/512". Chiedevo se e’ la stessa cosa; vale lo stesso tipo di ricorso cambiando il tipo di apparecchio?
Risposta ADUC
Citiamo il 104/C2 poiche' e' in relazione ad esso che sono state emesse le sentenze. Tuttavia, il motivo della sentenza non era il nome dell'Autovelox, ma la sua capacita' di rilevare immediatamente il trasgressore.
Ne consegue che -a fronte di caratteristiche di rilievo del medesimo tenore- anche nel suo caso il ricorso puo' essere possibile (precisando che anche il "suo" modello, come quello della sentenza, consente il fermo immediato). L'accoglimento non e' comunque certo: il giudice valutera' l'opportunita' o meno della mancanza del fermo nel caso specifico.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ne consegue che -a fronte di caratteristiche di rilievo del medesimo tenore- anche nel suo caso il ricorso puo' essere possibile (precisando che anche il "suo" modello, come quello della sentenza, consente il fermo immediato). L'accoglimento non e' comunque certo: il giudice valutera' l'opportunita' o meno della mancanza del fermo nel caso specifico.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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