Cara ADUC
Interpello all'agenzia delle entrate sul canone/tassa rai
Domanda
6 ottobre 2008
Spett.le ADUC, ho utilizzato il vs. modulo in descritto in oggetto, e dalla agenzia delle entrate ho ricevuto la seguente risposta :
OGGETTO: Interpello 913-416/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. xxxxx Codice Fiscale xxxxxx Istanza presentata il 04/07/2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del RD n. 246 del 1938, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il contribuente, possedendo:
1) Computer con collegamento Internet a banda larga
2) un monitor senza computer;
3) Un videocellulare;
4) Macchina fotografica con display che riproduce sequenze video;
5) Un videocitofono;
6) Riproduttore Dvd sul Computer
chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione di
radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ex Regio
Decreto Legge n.246/1938 e Decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche gli apparecchi sopradescritti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente, in mancanza di diverso parere, riterrà che solo gli apparecchi televisivi siano soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle
radiodiffusioni.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si fa rilevare che l'interpello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 209/2001 in quanto, nella fattispecie, non
ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 209 del 26 aprile 2001. Invero l'Amministrazione Finanziaria ha già fornito la sua interpretazione su fattispecie analoga a quella prospettata dal contribuente con la Risoluzione n. 102 del 19/03/2008. Ciò premesso, questa Direzione Regionale fornisce comunque il proprio parere in merito a quanto richiesto, nell'ambito però della più generale attività di consulenza giuridica disciplinata dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 99 del 18/05/2000.
Ai sensi del Regio Decreto legge 21 Febbraio 1938 n. 246 il detentore di "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è
obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto".
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002 n.284 ha ribadito che il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione
dell'apparecchio discende dalla natura d'imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico.
Pertanto, alla luce dei principi elaborati della giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che il canone radiotelevisivo debba essere corrisposto non solo per il possesso dei tradizionali apparecchi TV, ma anche per il possesso di tutti gli apparecchi adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni.
Si precisa comunque che l'individuazione della tipologia degli apparecchi adattabili il cui possesso determina l'obbligo del pagamento del canone esula
dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti la Risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 chiarisce che spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione e per questo è stato richiesto al predetto Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica di cui trattasi.
Pertanto occorre attendere le delucidazioni del Ministero delle Comunicazioni per conoscere quali siano, alla luce delle nuove tecnologie, gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e come tali assoggettabili al canone radiotelevisivo.
P.IL DIRETTORE REGIONALE
IL DIRIGENTE Angelo Buscema
Intanto la RAI ancora continua a minacciarmi chiedendomi di firmare ed inviare il modulo di notorietà!! Cosa facciamo adesso, inviamo il quesito anche al
Ministero delle Comunicazioni??
Vi ringrazio in anticipo per il vs. supporto
Cordialità
Fabrizio, da Ciampino (RM)
OGGETTO: Interpello 913-416/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. xxxxx Codice Fiscale xxxxxx Istanza presentata il 04/07/2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del RD n. 246 del 1938, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il contribuente, possedendo:
1) Computer con collegamento Internet a banda larga
2) un monitor senza computer;
3) Un videocellulare;
4) Macchina fotografica con display che riproduce sequenze video;
5) Un videocitofono;
6) Riproduttore Dvd sul Computer
chiede se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione di
radioaudizioni" soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ex Regio
Decreto Legge n.246/1938 e Decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche gli apparecchi sopradescritti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente, in mancanza di diverso parere, riterrà che solo gli apparecchi televisivi siano soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle
radiodiffusioni.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si fa rilevare che l'interpello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 209/2001 in quanto, nella fattispecie, non
ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 209 del 26 aprile 2001. Invero l'Amministrazione Finanziaria ha già fornito la sua interpretazione su fattispecie analoga a quella prospettata dal contribuente con la Risoluzione n. 102 del 19/03/2008. Ciò premesso, questa Direzione Regionale fornisce comunque il proprio parere in merito a quanto richiesto, nell'ambito però della più generale attività di consulenza giuridica disciplinata dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 99 del 18/05/2000.
Ai sensi del Regio Decreto legge 21 Febbraio 1938 n. 246 il detentore di "uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è
obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto".
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002 n.284 ha ribadito che il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione
dell'apparecchio discende dalla natura d'imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di corrispettività in concreto tra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico.
Pertanto, alla luce dei principi elaborati della giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che il canone radiotelevisivo debba essere corrisposto non solo per il possesso dei tradizionali apparecchi TV, ma anche per il possesso di tutti gli apparecchi adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni.
Si precisa comunque che l'individuazione della tipologia degli apparecchi adattabili il cui possesso determina l'obbligo del pagamento del canone esula
dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti la Risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 chiarisce che spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione e per questo è stato richiesto al predetto Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica di cui trattasi.
Pertanto occorre attendere le delucidazioni del Ministero delle Comunicazioni per conoscere quali siano, alla luce delle nuove tecnologie, gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e come tali assoggettabili al canone radiotelevisivo.
P.IL DIRETTORE REGIONALE
IL DIRIGENTE Angelo Buscema
Intanto la RAI ancora continua a minacciarmi chiedendomi di firmare ed inviare il modulo di notorietà!! Cosa facciamo adesso, inviamo il quesito anche al
Ministero delle Comunicazioni??
Vi ringrazio in anticipo per il vs. supporto
Cordialità
Fabrizio, da Ciampino (RM)
Risposta ADUC
no, non lo invii all'ormai ex-ministero delle Comunicazioni (oggi parte dello Sviluppo Economico), perche' e' gia' stato chiesto anche dall'ufficio nazionale dell'agenzia delle entrate a cui avevamo posto noi il quesito ricevendo identica risposta, mentre un specifica interrogazione parlamentare (Senatori Donatella Poretti e Marco Perduca) e' in attesa di risposta da parte del ministero.
Piu' nello specifico, le consigliamo di non pagare e di inviare tramite raccomandata A/R il modulo di notorieta', depennando la voce relativa all'eventuale possesso di generici apparecchi multimediali.
Piu' nello specifico, le consigliamo di non pagare e di inviare tramite raccomandata A/R il modulo di notorieta', depennando la voce relativa all'eventuale possesso di generici apparecchi multimediali.
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