Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Ingiunzioni di pagamento per violazione al codice della strada

30 gennaio 2009
Domanda 30 gennaio 2009
Cara Aduc questo il quesito:
In data 26 gennaio 2009 ho ritirato dall'ufficio postale plico raccomandato, ivi depositato in data 14 gennaio 2009, contenente ingiunzione di pagamento della esattoria Corit di Rimini per mancato pagamento di due verbali di contravvenzione al codice della strada, redatti dalla polizia municipale del Comune di Verghereto (FC). Ritengo di dover esperire ricorso per i seguenti motivi:
1) un verbale del 12.5.06 è stato notificato il 17.7.06 a residenza precedente e diversa da quella legalmente denunciata e tenuta dallo scrivente (variazione, per cambio via di abitazione, avvenuta sin dal 26.2 2005, con contestuale denuncia al Comune di Bologna, in quella data, della targa del veicolo cui fa riferimento la contravvenzione). Fu consegnato nella predetta vecchia residenza a mia madre, che quel giorno in quel recapito (dove aveva avuto precedente residenza mio padre) si trovava casualmente (risiedeva allora a Salerno). Mia madre ha tempestivamente restituito il plico integrale alla polizia municipale del Comune di Verghereto, rappresentando la circostanza e che lo scrivente non risiedeva al recapito indicato nel plico.
2) Altro verbale è stato inviato, per quanto appreso, al desueto recapito della pregressa residenza e pertanto mai notificato.
Per effetto delle predette circostanze a mio parere le due violazioni riportate in quei verbali sono prescritte per non intervenuta valida notifica nel termine di 150 giorni.
Per cortesia posso sapere:
- se il termine di 30 giorni per l'impugnazione scade il 30^ giorno decorrente dal 25.1.09 (cioè dalla data di deposito del plico);
- se il ricorso va diretto al Giudice di pace solo contro il Comune od anche contro l'esattore (che minaccia fermo amministrativo ed ipoteca);
- se la notifica del verbale di cui al punto "1" è stata eseguita invalidamente, perchè recapitato a residenza errata e perchè consegnato, comunque, a persona non idonea (non convivente, nè residente);
- se la notifica del secondo verbale è nulla, perchè indirizzata a recapito inesistente e perchè non recapitato, pertanto, il plico.
Per quanto fin qui esposto, le contravvenzioni suddette mi sembrano prescritte.
Grazie e cordialità
Antonio, da Bologna (BO)

Risposta ADUC
in ordine:
1) riteniamo che il termine per impugnare la cartella esattoriale decorra dal 26/1, data del suo ritiro all'ufficio postale;
2) il ricorso puo' essere inoltrato sia contro il comune, che l'ente riscossore. Qui di seguito la nostra scheda con le precisazioni:
clicca qui
3) nutriamo dei dubbi sull'assenza di legittimazione di sua madre a ricevere la notifica del verbale, essendo una persona di famiglia:
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4) crediamo che ci siano delle possibilita', invece, sulla seconda multa per i motivi da lei indicati.
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