Lunedì 8 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

informazioni riguardo lavori ristrutturazione edile

4 settembre 2018
Domanda 4 settembre 2018
Gentilissima ADUC volevo chiedervi un'informazione, abito in un condominio senza amministratore composto da 4 appartamenti, sono in corso dei lavori di ristrutturazione, siamo stati costretti ad accettare perchè le altre persone erano tutte d'accordo per i lavori, essendo in minoranza abbiamo dovuto accettare, ci sono stati altri lavori nel frattempo extra preventivo che non avevamo firmato (il primo si ma non comprendeva questi lavori extra) che ha fatto lievitare di non poco la cifra prestabilità, non parlo di 1000-2000€ ma più di 12000€, volevo sapere a chi potrei rivolgermi per poter far valere qualche mio diritto a dir la nostra perchè nessuno di noi ha accettato i lavori extra, a chi potrei rivolgermi per spiegare con più calma questo problema? vi ringrazio
Patrick, dalla provincia di TS

Risposta ADUC
L’ipotesi delle modifiche in corso d’opera e della revisione del prezzo fissato nel preventivo è, tuttavia, regolata dalla legge, sebbene in modo generico, che stabilisce quando e in che misura è possibile variare unilateralmente (ossia a semplice richiesta della ditta appaltatrice) il prezzo dei lavori. Ecco quindi questa sintetica scheda per dirimere i contrasti in argomento.
Modifiche in corso d’opera
Nulla vieta alle parti, durante l’esecuzione dei lavori, di modificare l’opera inizialmente convenuta. Si pensi al caso in cui lo stesso committente decida di ampliare o ridurre la portata degli interventi richiesti.
Sono possibili 3 ipotesi di varianti dei lavori:
– proposte dall’appaltatore: egli, però, deve sempre chiedere l’autorizzazione scritta del committente. In ogni caso, anche quando le modifiche sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dei lavori è stato determinato “in modo globale”, non ha diritto a un compenso extra per le varianti o per le aggiunte, salvo diverso accordo tra le parti [1];
– necessarie per realizzare l’opera a regola d’arte, sopperendo agli errori del progetto originario: anche in questo caso, la prima cosa da fare è che le parti trovino un accordo sull’eventuale revisione del prezzo. Se tale intesa non viene raggiunta, si può ricorrere al giudice affinché determini le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. In ogni caso le parti non sono obbligate a dar comunque esecuzione al contratto quando gli oneri sono cambiati: infatti – in base alla legge [2] – se l’importo delle variazioni supera un sesto (ossia il 16,66%) del prezzo inizialmente concordato, la ditta appaltatrice può recedere dal contratto e ottenere un equo indennizzo. Viceversa, se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto, ma deve corrispondere un equo indennizzo all’appaltatore.
Veda gli artt. 1659 e 1660 c.c.
– ordinate dal committente purché non superino il sesto del prezzo complessivo convenuto (ossia il 16,66%). Fino a tale limite, la ditta non può rifiutarsi di apportare le modifiche, tuttavia ha diritto a ottenere un compenso per le aggiunte (anche se il prezzo dell’opera era stato determinato in modo globale). Invece, superato tale limite, essa può recedere dal contratto, salvo il pagamento delle opere già realizzate e le spese. Infine, la ditta può ugualmente recedere dal contratto quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti di un sesto, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto.
Se ricorre una di tali ipotesi e se vi è accordo tra i condomini potreste contestare i lavori extra alla ditta se non li avete autorizzati o concordati, con lettera a/r. e in seguito trovare un accordo.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →