Cara ADUC
Il gestore NGI per il recesso mi chiede il 70% di penale. Alla faccia del decreto Bersani
Domanda
5 aprile 2007
Buongiorno. Pensavo di approfittare delle nuove norme del decreto Bersani per poter disdire la mia ADSL che ultimamente sta dando problemi che vengono rimpallati tra il provider e Telecom Italia da circa un mese. Ho chiesto informazioni e il provider mi risponde quanto segue: "Nel caso in cui decide di disdire anticipatamente, le verra' addebitato il corrispondente di un mese intero di abbonamento dalla data in cui abbiamo ricevuto la raccomandata A/R e un importo che sia giustificato dai costi sostenuti dall'operatore medesimo. Per questo motivo applicheremo un costo di 17,40 euro + IVA per ogni mese residuo dell'abbonamento." Tenete presente che il mio abbonamento attuale costa 25 euro + IVA al mese. Loro quindi mi danno la possibilita' di recedere in anticipo ma pagando il 70% circa del periodo rimanente... Il 70% e' veramente un "importo giustificato dai costi sostenuti dall'operatore medesimo"? Se fosse cosi' NESSUNO farebbe mai la disdetta continuando a pagare il 70% di un servizio di cui non usufruira' mai. Il provider in questione e' NGI www.ngi.it Potete aiutarmi? A chi posso rivolgermi? Saluti.
Antonio, da Signa/Firenze
Antonio, da Signa/Firenze
Risposta ADUC
In basso le riportiamo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 40/2007 (ex decreto Bersani). Concordiamo con la sua interpretazione, il 70% per ogni mese residuo e' un non senso. Le consigliamo di ufficializzare il recesso tramite una raccomandata ar di messa in mora, in cui contesta l'interpretazione che della nuova norma da' il gestore (equivale quasi a vanificarla). Invii il tutto anche all'Agcom e all'Aduc per conoscenza: clicca qui 3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
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