Cara ADUC
Garanzia Apple Italia
Domanda
26 maggio 2009
Salve sono un laureato in giurisprudenza ed un consumatore di prodotti apple. Leggendo attentamente il codice del consumo e le condizioni della garanzia
convenzionale Apple a mio modo di vedere ravvedo un comportamento assolutamente elusivo della finalità perseguita con il suddetto codice.
La apple italia infatti offre una garanzia convenzionale (de facto obbligatoria) di un anno a condizioni eccellenti come sostituzione immediata, assistenza telefonica, gli stessi operatori apple offrono al momento della conclusione del contratto di compravendita un prolungamento ulteriore di questa garanzia per la modica cifra di 169 euro per estendere tale trattamento a tre anni.
Come un interpretazione sistematica e logica dell'art 131 del cod.cons. suggerisce tale istituto è stato ideato per consentire agli operatori del mercato di offrire una garanzia ulteriore e accessoria rispetto a quella ordinaria di 24 mesi di conformità, ma in realtà con tale operazione si rende piu' difficoltoso l'esercizio dei diritti di riparazione, sostituzione del bene decorso piu' di un anno dall'acquisto.
Prova ne è che al momento in cui si richiede assistenza presso un centro autorizzato, decorso l'anno canonico di garanzia convenzionale graverà sul
consumatore una procedura ulteriore di disamina del malfunzionamento del bene, il quale spinge il consumatore stesso a comprare l'estensione di garanzia
convenzionale la quale offre quello che il professionista dovrebbe offrire gratuitamente, o perlomeno senza notevoli costi per il consumatore.
La mia domanda è se non vi sembra palesemente elusivo tale regolamento convenzionale della garanzia alla luce delle finalità insite nel codice del
consumo, ovvero riequilibrio delle asimmetrie informative tra consumatore e professionista.
Allego qui di seguito il Link del regolamento di garanzia convenzionale Apple italia.
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/worldwidewarranty.html
In attesa di una risposta
Distinti saluti
Massimiliano Luigi, da 00195 Rom (RM)
convenzionale Apple a mio modo di vedere ravvedo un comportamento assolutamente elusivo della finalità perseguita con il suddetto codice.
La apple italia infatti offre una garanzia convenzionale (de facto obbligatoria) di un anno a condizioni eccellenti come sostituzione immediata, assistenza telefonica, gli stessi operatori apple offrono al momento della conclusione del contratto di compravendita un prolungamento ulteriore di questa garanzia per la modica cifra di 169 euro per estendere tale trattamento a tre anni.
Come un interpretazione sistematica e logica dell'art 131 del cod.cons. suggerisce tale istituto è stato ideato per consentire agli operatori del mercato di offrire una garanzia ulteriore e accessoria rispetto a quella ordinaria di 24 mesi di conformità, ma in realtà con tale operazione si rende piu' difficoltoso l'esercizio dei diritti di riparazione, sostituzione del bene decorso piu' di un anno dall'acquisto.
Prova ne è che al momento in cui si richiede assistenza presso un centro autorizzato, decorso l'anno canonico di garanzia convenzionale graverà sul
consumatore una procedura ulteriore di disamina del malfunzionamento del bene, il quale spinge il consumatore stesso a comprare l'estensione di garanzia
convenzionale la quale offre quello che il professionista dovrebbe offrire gratuitamente, o perlomeno senza notevoli costi per il consumatore.
La mia domanda è se non vi sembra palesemente elusivo tale regolamento convenzionale della garanzia alla luce delle finalità insite nel codice del
consumo, ovvero riequilibrio delle asimmetrie informative tra consumatore e professionista.
Allego qui di seguito il Link del regolamento di garanzia convenzionale Apple italia.
http://store.apple.com/Catalog/it/Images/worldwidewarranty.html
In attesa di una risposta
Distinti saluti
Massimiliano Luigi, da 00195 Rom (RM)
Risposta ADUC
il contenuto della garanzia del produttore e' discrezionale, e comunque complementare a quella che la legge pone a carico del venditore. Anche in questo ultimo caso e' previsto un onere della prova del difetto di conformita' sul consumatore, qualora il difetto stesso si manifesti oltre i sei mesi dalla consegna del bene acquistato (art. 132 comma 3). Nello specifico, dunque, non ravvisiamo le irregolarita' che lei indica, ma se lei ritiene, segnali la questione al Garante della concorrenza e del mercato:
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