Cara ADUC
Gaiatto - Venice Investment e cause alle banche
Domanda
18 giugno 2021
Mi è stato risposto che la decisione del Tribunale di Pordenone di
rigettare le cause verso le banche estere è ineccepibile e che la
sentenza di Cassazione di ottobre 2020 non è applicabile. Ma non ho
compreso bene il motivo, potreste spiegarmelo?
Barbara, dalla provincia di RM
Barbara, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
I pagamenti tramite cui erano effettuati gli investimenti da parte dei clienti di Gaiatto avvenivano verso banche non italiane e nemmeno transitavano in agenzie italiane di dette banche. Il fatto che gli assegni e i bonifici siano partiti dall'Italia non ha valenza riguardo la giurisdizione perché le contestazioni riguardano non i pagamenti ma il loro trattamento ai fini della normativa anti-riciclaggio. E questo trattamento riguarda l'operatività bancaria vera e propria, che in nessun modo si è svolta in Italia non essendoci in Italia nemmeno agenzie.
La sentenza di Cassazione di ottobre 2020 è stata usata in maniera non attinente al caso, (come spesso accade con iniziative mediatiche strombazzate e portate avanti con valutazioni iniziali approssimative), solo per tentare di convincere il giudice che, già in una fase preliminare del giudizio, aveva manifestato delle riserve sulla giurisdizione, prima ancora di entrare nel merito della causa. La pronuncia richiamata però riguarda chiaramente casi di soggetti esteri che offrono in Italia servizi di investimento.
I servizi di investimento sono quelli espressamente indicati nel Testo Unico della Finanza, e comunque non hanno niente a che vedere con la normativa anti-riciclaggio relativa ai pagamenti. Da qui la decisione ineccepibile del Tribunale di Pordenone di rigettare le cause per difetto di giurisdizione del Giudice nazionale.
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Ha risposto Anna D'Antuono: https://www.aduc.it/info/dantuono.php
La sentenza di Cassazione di ottobre 2020 è stata usata in maniera non attinente al caso, (come spesso accade con iniziative mediatiche strombazzate e portate avanti con valutazioni iniziali approssimative), solo per tentare di convincere il giudice che, già in una fase preliminare del giudizio, aveva manifestato delle riserve sulla giurisdizione, prima ancora di entrare nel merito della causa. La pronuncia richiamata però riguarda chiaramente casi di soggetti esteri che offrono in Italia servizi di investimento.
I servizi di investimento sono quelli espressamente indicati nel Testo Unico della Finanza, e comunque non hanno niente a che vedere con la normativa anti-riciclaggio relativa ai pagamenti. Da qui la decisione ineccepibile del Tribunale di Pordenone di rigettare le cause per difetto di giurisdizione del Giudice nazionale.
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Ha risposto Anna D'Antuono: https://www.aduc.it/info/dantuono.php
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