Cara ADUC
Fondi pensione: cosa accade se cambio lavoro o resto disoccupato
Domanda
2 marzo 2007
Buongiorno, mi chiamo Leonardo, ho 24 anni, e lavoro come programmatore presso InfracomIT di Padova da quasi un anno. Ho un contratto di apprendistato (di 34 mesi) per il settore metalmeccanico e sono intenzionato ad aderire ad un fondo complementare. Le scelte che ipotizzavo sono Solidarieta' Veneto o Cometa. Il mio dubbio riguarda il cambiamento di fondo complementare nel caso di passaggio ad altra azienda o qualora cambiassi tipologia di contratto nel corso della mia carriera lavorativa o, addirittura, se rimanessi senza lavoro per qualche mese. Cosa accade al capitale accantonato? Ho delle penali da pagare per trasferirlo ad un altro fondo? Secondo Solidarieta' Veneto no, per Cometa non ho ancora ottenuto risposta mentre un subagente ERGO mi parlava di un 15% di penale per questo tipo di operazioni per i fondi negoziali (ovviamente in un contesto di far apparire piu' conveniente la sua offerta, che non mi e' parsa molto buona) Vorrei quindi avere chiarimenti in merito. Vi ringrazio anticipatamente per il servizio offerto.
Leonardo, da Trebaseleghe/Padova
Leonardo, da Trebaseleghe/Padova
Risposta ADUC
Se cambia lavoro puo' passare al nuovo fondo di categoria ma anche rimanere nel fondo precedente, facendo pero' attenzione al fatto che il contributo aggiuntivo del datore di lavoro spetta solo per i fondi negoziali. Non ci sono penali. L'agente Ergo e' chiaramente in malafede. Il riscatto del fondo pensione e' previsto in una serie di eventi ben precisi, tra cui:
a) la cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi (riscatto al 50%) o superiore ai 48 mesi (riscatto al 100%);
b) la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione (per esempio il lavoratore dipendente che diventa autonomo - da verificare comunque sullo statuto ed il regolamento del fondo pensione di interesse).
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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a) la cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi (riscatto al 50%) o superiore ai 48 mesi (riscatto al 100%);
b) la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione (per esempio il lavoratore dipendente che diventa autonomo - da verificare comunque sullo statuto ed il regolamento del fondo pensione di interesse).
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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