Cara ADUC
Fermo amministrativo - Cartella non impugnata
Domanda
5 marzo 2009
Nel gennaio 2007 mi è stato notificato un avviso di fermo per la mia auto per una presunta cartella TARSU non pagata negli anni 2000/2001. Non conoscendo la cartella ho fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale ottenendo subito la sospensione del fermo. Recentemente la commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo il fermo e mi ha condannato al pagamento di 180 euro a favore del concessionario per spese omnicomprensive. Purtroppo ho lasciato andare la causa in decisione in camera di consiglio perché 20 gg prima dell'udienza di trattazione il concessionario non si era costituito. In realtà si costituì 10 gg prima portando la prova dell'avvenuta notifica della cartella per giacenza postale all'indirizzo di residenza nel Marzo 2003. Da ciò ho recepito la regolarità della notifica della cartella ma approfondendo ho visto che l'atto di accertamento che l'avrebbe preceduta è stato notificato per giacenza postale ad un indirizzo in cui non avevo più la residenza (da oltre un anno) al momento di questa notifica. Considerato che la notifica della cartella è regolare ma la notifica dell'avviso è irregolare posso ancora oppormi al fermo amministrativo per questa ragione? In commissione provinciale o per appello alla regionale? e ancora considerato che nel frattempo sono passati più di 5 anni dalla notifica della cartella è prescritta? Se no quando si prescrive? Il fermo amministrativo interrompe la prescrizione?
Angelino, da Cagliari (CA)
Angelino, da Cagliari (CA)
Risposta ADUC
riteniamo non possa fare piu' altro perche' avrebbe dovuto far valere le motivazioni di cui ci parla nel primo ricorso, e non possono essere introdotte nella fase d'appello. La prescrizione della cartella segue la prescrizione del tributo/sanzione:
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