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Cara ADUC

Estinzione anticipata mutuo: rimborso premi assicurativi e spese

14 febbraio 2015
Domanda 14 febbraio 2015
Avrei cortesemente bisogno di un consulto sulla possibilità di poter richiedere rimborso sulle mie polizze legate al mutuo bancario che sto surrogando.
Una è una Assicurazione chiamata VITA VALORE e l'altra è FAMIGLIA ASSICURATA entrambe prodotti di CARIGE ASSICURAZIONI.
Una l'ho chiusa e ho ricevuto risposta dalla compagnia l'altra è ancora in essere. Purtroppo non so come muovermi.
Alessio, da Milano (MI)

Risposta ADUC
Deve semplicemente fare richiesta di rimborso della quota-parte di premio unico anticipato di cui non ha goduto.
Il Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012, all'articolo 22 comma15-quater e seguenti prevede che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Al massimo possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa, ma solo su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Importante notare che le disposizioni si applicano a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente all'entrata in vigore del decreto.
In attesa di istruzioni di Vigilanza, al momento assenti, la quota di premio da rimborsare viene ritenuta congrua dall'Arbitro Bancario Finanziario se tiene conto della durata complessiva della polizza e del tempo che manca alla scadenza. La legge prevede infatti che si tenga conto anche del capitale assicurato residuo, ma non vi sono istruzioni sulla modalità di calcolo.
Anche in precedenza vi erano stati numerosi pronunciamenti favorevoli alla clientela da parte di Tribunali e di recente dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Oltre ai premi assicurativi, spetta anche il rimborso della quota-parte di qualsiasi spesa sostenuta all’atto della stipula ma che, soggetta a maturazione periodica, si riferisce al periodo successivo all’estinzione. Discorso che vale soprattutto per i prestiti personali, le cessioni del quinto di stipendio, ecc. i quali sono spesso gravati di spese iniziali a vario titolo.
In questi casi occorre spesso rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario perché gli intermediari cercano di evitare il pagamento.
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