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Cara ADUC

Eredita' diritti su conti e buoni cointestati

3 aprile 2008
Domanda 3 aprile 2008
Volevo sapere se è possibile vantare dei diritti sui soldi prelevati da un conto cointestato a più persone dopo la morte di uno dei cointestati. Es.: A, B, C sono cointestati su un conto cui A versa 250.000 EUR; A preleva nel 2000 150.000 EUR. A muore nel 2006 e lascia tutto a B.
C può pretendere nel 2006 dall'erede (B) una % sui 150.000 EUR prelevati da A nel 2000??
Se anzichè di conto corrente si trattasse di buoni postali (riscossi prima della scadenza), cosa cambierebbe??
Grazie 1000
Marco, da Missaglia (LC)

Risposta ADUC
qui di seguito la nostra scheda informativa, dalla quale estraiamo la parte che le interessa:
clicca qui
"SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE:
Come regola generale, in caso di morte dell'intestatario del conto corrente, gli eredi devono informare la banca, solitamente consegnando ad essa il certificato di morte e la documentazione anagrafica inerente la successione. La banca blocca il conto (portando comunque a termine le operazioni gia' disposte prima del decesso, quindi assegni gia' emessi, bonifici gia' disposti, etc.), rilascia agli eredi un documento (stato di consistenza) che serve per la pratica di successione e -terminata tale pratica- rende disponibile il denaro in funzione delle loro quote.
Cio', solitamente attraverso la presentazione di un atto notorio redatto dal tribunale o dal notaio.
In caso di cointestazione, la stessa regola vale ovviamente solo per la parte di spettanza del defunto ed il denaro restante (che puo' essere la meta' come un terzo, un quarto etc. a seconda del numero dei cointestatari) rimane a disposizione del "superstite".
Se la cointestazione e' a "firme congiunte" il conto viene invece bloccato del tutto fino all'identificazione certificata degli eredi legittimi. Questi poi dovranno operare congiuntamente con l'intestatario "superstite" decidendo insieme il destino del conto.
Una regola generale importante, riguardo ai conti cointestati, e' che le quote di ciascuno si presumono uguali se non risultano prove contrarie (d.lgs.346/90 art.11).
Il tipo di documenti da produrre e le tempistiche dipendono dalla banca e dal contratto, che quindi va attentamente visionato".
Los tesso vale per i buoni postali, salvo diverse disposizioni dell'istituto emittente.
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