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Cara ADUC

Elitel ha attivato un servizio non richiesto a mio padre, invalido al 100%

28 febbraio 2007
Domanda 28 febbraio 2007
Cara Aduc, invio in visione copia di missiva da spedire a Elitel SpA. Vorrei sapere se va bene quello che ho scritto e quindi se posso procedere in tal senso. Cordialita'.
Antonio, da Giulanova
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Premessa mi chiamo Antonio e scrivo a nome di mio Padre, Nicola, residente in Roseto degli Abruzzi (Te): invalido al 100% con accompagnamento, affetto da Demenza Senile Grave, cercando d'interpretare in qualita' anche di suo Medico Neurologo e Psicologo, il senso del profondo disagio che questi sta vivendo in aggiunta al proprio quadro di malattia e di seguire fedelmente le sue indicazioni:
1.Descrizione dell'accaduto. Antefatto "Mi hanno attivato un servizio telefonico di preselezione automatica dell'operatore (Carrier Presection), senza che ne avessi fatta richiesta, ma solo dopo aver espresso un certo interesse allo stesso, essendomi state fatte intravedere allettanti possibilita' di risparmio e convenienza." "Sono utente Telecom dal 1957, da quando mi trovavo a L'Aquila. Da alcuni mesi sono torturato da richieste e/o proposte di cambiare utenza da parte di Infostrada, Tele2 ed infine Elitel (o Elinet?). La Elitel (o Elinet?), mi ha contattato telefonicamente, alla presenza di mia moglie Assunta; durante tale contatto telefonico (che di norma prevede che in tutti i casi, il gestore deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni di cui all'art. 52 del codice del consumo e quelle sugli elementi del contratto che si accinge a concludere previste dall'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le informazioni previste dall'art.52 del codice del consumo sono:
* identita' del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo; caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; eventuali spese di consegna; modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio), l'operatore ha specificato, solo all'inizio e non come di regola. anche al termine della conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale stava chiamando, nonche' solo il proprio nome; durante la telefonata da parte mia non e' stato concluso alcun contratto ed in ogni caso non mi e' stato fornito, come dev'essere, l'eventuale numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni; Qualora la mia ipotetica volonta' di sottoscrivere il contratto risultasse da una registrazione integrale della telefonata (questa non e' stata fatta previo consenso dell'utente e cioe' il mio), ed infine, in ogni caso, dovrebbe risultare da un modulo -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo, a me mai notificato. La cosa piu' importante e' che io non firmato alcun contratto (a tal proposito possiedo ancora la proposta originale di contratto di Elitel immacolata e senza alcuna firma apposta. Preciso inoltre che sul modulo, e' stata omessa, mentre avrebbe dovuto essere specificata, la possibilita' di fare opposizione, nel caso io ritenessi di non aver richiesto il servizio, tramite fax o posta elettronica.). La Elitel SPA, che possiamo definire per comodita' GESTORE, PRIMA DI ATTIVARE IL SERVIZIO, e quindi prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto non mi ha inviato alcun contratto esecutivo. Per contro Elinet SPA (errore di stampa o altro gestore?), ha comunicato, in data imprecisata, a Telecom una mia presunta richiesta di attivazione del servizio di preselezione automatica dell'operatore (Carrier Presection), per cui Telecom mi ha comunicato in data 14.04.06 che io dal 12.04.06 divenivo utente di Elinet SPA (in tal senso Telecom contravveniva alla norma che specifica che l'utente dev'essere informato di ogni modifica contrattuale con almeno un mese di preavviso. Nello stesso termine gli devono anche essere date informazioni sul suo diritto di recedere senza penali qualora non accetti le modifiche). A rafforzamento di cio', nell'Articolo 3 - FORNITURE NON RICHIESTE viene precisato, come gia' previsto dal codice del consumo all'art.57, che e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica (anche supplementari rispetto ad un contratto gia' attivo) quando questi non siano stati ordinati da parte dell'utente. Nello stesso modo, e' vietata anche la disattivazione non richiesta. In tutti i casi, la mancata risposta dell'utente ad un offerta NON significa consenso. Nel caso venga attivato un servizio non richiesto non dev'essere preteso alcun pagamento, e i gestori devono, a loro spese e cura, ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. L'utente/cliente non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. Data la mia eta' e non riuscendo a districarmi in questa situazione, chiesi aiuto a mia figlia, Anna Maria, che in data 1.08.06, faceva pervenire a Helitel, Via Mecenate 90, 20138, Milano, che insisteva a mandarmi i bollettini di pagamento postale per un servizio e relativo ad un' attivazione da me mai fatta, una lettera di formale reclamo. In seguito a cio', ricevevo il 5/9/06 da Telecom una lettera in cui mi si diceva di aver ricevuto dall'Operatore Elinet SPA, una mia richiesta del 28.08.06 per la disattivazione del servizio di preselezione automatica sulla mia linea telefonica. Riguardo agli eventuali pagamenti, la legislazione prevede che in caso di reclamo formale riguardo ad un addebito puo' essere sospeso il pagamento delle somme contestate fino alla definizione della pratica. Invece, a distanza di alcuni mesi ho ricevuto da parte di Advancing Trade S.p.A, societa' di gestione e recupero crediti, un sollecito di pagamento, con allegato bollettino di c.c.postale, causale pratica per l'ammontare complessivo di euro 247,25.
2. Intimazione a non fare: Pertanto, non continuate quindi a disturbarmi con richieste illegittime e con solleciti di pagamento indesiderati, non avendo avuto voi alcun diritto di attivarmi tale servizio da me non richiesto.
3. Avvertimento: In difetto di cio' si adira' le vie legali con beneplacito di spese e danni, rivolgendomi all'autorita' competente." Vi ringrazio molto per la cortese attenzione.
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Allego a tal scopo quanto l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.). Le regole sancite in questo documento integrano e in parte ripetono quelle gia' esistenti, stabilite dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.259/2003) e dal codice del consumo (d.lgs.206/2005, vedi sopra). Le novita' piu' interessanti, sono:* in caso di contatto telefonico l'operatore deve specificare, all'inizio e al termine di ogni conversazione, il nome dell'azienda per conto della quale sta chiamando nonche' il proprio nome e cognome; * se durante la telefonata viene concluso un contratto dev'essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni; * La volonta' di sottoscrivere il contratto puo' risultare da una registrazione integrale della telefonata (fatta previo consenso dell'utente), ma in ogni caso deve risultare da un modulo -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo; in caso di reclamo formale riguardo ad un addebito puo' essere sospeso il pagamento delle somme contestate fino alla definizione della pratica. Attenzione, pero'. Nel caso in cui poi le somme risultino dovute, il gestore puo' applicare tutte le conseguenze previste dalle leggi e dal contratto in caso di morosita' (interessi, rimborsi spese, etc.etc.); in caso di mancato pagamento di un singolo servizio il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi attivi, a meno che non ne dia debito preavviso secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto. l'utente dev'essere informato di ogni modifica contrattuale con almeno un mese di preavviso. Nello stesso termine gli devono anche essere date informazioni sul suo diritto di recedere senza penali qualora non accetti le modifiche. * la delibera estende il diritto di recesso e le altre previsioni anche alle persone giuridiche (aziende, studi professionali, ecc.). vengono introdotte pesanti sanzioni a carico dei gestori in caso di mancato rispetto delle regole contenute nella delibera. Le segnalazioni vanno inviate direttamente al garante. Vediamo la delibera in dettaglio: Art. 1 - DEFINIZIONI. La delibera da' una definizione di utente molto ampia. La lettera b) del comma 1 recita: "utente", l'utente finale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonche' il consumatore come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del medesimo decreto legislativo; Le regole sancite in questo documento integrano e in parte ripetono quelle gia' esistenti, stabilite dal codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs.259/2003) e dal codice del consumo (d.lgs.206/2005, vedi sopra). E queste sono le norme a cui si rimanda: decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 lettera j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o professionale svolta; lettera pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; Dalla lettura di quest'ultima lettera (pp) e dalle conferme richieste all'Agcom, si desume che valgono anche per i contratti aziendali le regole previste da questa delibera per sottoscrivere e recedere dai contratti a distanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica.
Art. 2 - PRIMO CONTATTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. PRIMO CONTATTO A) In caso di contatto telefonico l'operatore deve, all'inizio di ogni conversazione, comunicare il nome della societa' per conto della quale sta chiamando, lo scopo del contatto telefonico ed il proprio nome e cognome. Tali dati devono essere ripetuti anche al termine della conversazione. Se l'utente ha deciso di concludere il contratto dev'essere anche comunicato il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente puo' rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni. B) In tutti i casi, il gestore deve fornire all'utente, prima della conclusione del contratto a distanza, tutte le informazioni di cui all'art. 52 del codice del consumo e quelle sugli elementi del contratto che si accinge a concludere previste dall'art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le informazioni previste dall'art.52 del codice del consumo sono: * identita' del fornitore, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, il suo indirizzo; caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; eventuali spese di consegna; * modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio. Serviva pero' una pronuncia forte delle autorita' competenti, regole piu' precise riguardo alla sottoscrizione dei contratti ed un richiamo a tutte le compagnie telefoniche che fungesse anche da guida per l'utente. A tal scopo l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un nuovo regolamento che disciplina la fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica resi tramite contratti attivati, e gestiti, a distanza (quindi per telefono, via internet, etc.) e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del codice del consumo; modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base (per esempio il costo dei numeri a pagamento per usufruire di un determinato servizio, tipo gli 892 o i 12XX -gli ex 12-); durata della validita' dell'offerta e del prezzo; durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Quelle previste dall'art.70 del codice delle comunicazioni elettroniche, sono: la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio; i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale; i tipi di servizi di manutenzione offerti; il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione; la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto; il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche (soluzioni extragiudiziale, conciliative, ottenibili per esempio davanti ai Corecom regionali). La normativa in realta' non manca, perche' i contratti a distanza sono, in generale, disciplinati dal codice del consumo all'art. 50 e segg. C) Il gestore deve anche fornire informazioni sulle eventuali modifiche o restrizioni del servizio (di natura tecnica o economica) che potrebbero essere causate dall'attivazione del nuovo contratto. Tutto cio' in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, con tutti i mezzi adeguati alla tecnica a distanza impiegata. In caso di violazione a quanto sopra, al gestore puo' essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. In caso di comunicazioni telefoniche, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi suddetti e il consenso informato dell'utente possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione, previo consenso dell'interessato alla registrazione. La volonta' di aderire al contratto deve risultare, comunque, da un modulo ovvero da altro documento contrattuale -anche elettronico- riportante la data e l'ora dell'avvenuto accordo. COSA DEVE INVIARE IL GESTORE PRIMA DI ATTIVARE IL SERVIZIO Prima o al massimo al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'utente deve ricevere un modulo di conferma del contratto (o il contratto stesso) contenente tutte le informazioni elencate al punto B, nonche': informazioni dettagliate sulle condizioni e le modalita' del diritto di recesso, ai sensi dell'art.64 e segg. del codice del consumo; * indirizzo geografico del fornitore a cui poter inviare reclami; informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali eventualmente esistenti; le condizioni di rescissione dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore all'anno. Sul modulo, inoltre, dev'essere specificata la possibilita' di fare opposizione nel caso l'utente ritenga di non aver richiesto il servizio, tramite fax o posta elettronica. Per non parlare di quando le attivazioni avvengono nonostante i nostri no od approfittando della nostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte, od addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la nostra richiesta. inviato ai recapiti indicati per i reclami. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di fare tale opposizione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo (noi consigliamo sempre la raccomandata a/r, sicura per dimostrare sia l'invio che la ricezione). In caso di inadempimento a quanto sopra, al gestore puo' essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 a euro 250.000.
Articolo 3 - FORNITURE NON RICHIESTE.
Viene precisato, come gia' previsto dal codice del consumo all'art.57, che e' vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica (anche supplementari rispetto ad un contratto gia' attivo) quando questi non siano stati ordinati da parte dell'utente. Nello stesso modo, e' vietata anche la disattivazione non richiesta. In tutti i casi, la mancata risposta dell'utente ad un offerta NON significa consenso. Nel caso venga attivato un servizio non richiesto non dev'essere preteso alcun pagamento, e i gestori devono, a loro spese e cura, ripristinare le condizioni tecniche e contrattuali preesistenti. L'utente/cliente non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione di queste disposizioni comporta l'applicazione -nei confronti del gestore/fornitore- di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000.
Articolo 4 - MOROSITA' DELL'UTENTE.
In caso di mancato o ritardato pagamento di un singolo servizio, il gestore non puo' sospendere la fornitura degli eventuali altri servizi previsti dal contratto, anche se supplementari. Cio' a meno che l'utente non sia stato debitamente informato e preavvisato dell'interruzione o della cessazione del collegamento. Queste possono avvenire, quindi, solo dopo debito preavviso inviato nei tempi e modi previsti dal contratto. L'utente che ha presentato un reclamo formale in merito all'addebito di un certo servizio, anche supplementare, puo' sospendere il pagamento degli addebiti attenzione perche' offrono la possibilita'' -peraltro comoda- di attivare i contratti subito, per telefono. Il rischio che si corre, beneficiando di tale possibilita' piu' o meno consapevolmente, e' di trovarsi in mano un contratto (o, se questo non arriva, una fattura) non corrispondente a quanto ci e' stato detto telefonicamente quando e' troppo tardi sia per recedere, sia per contestare in modo adeguato (l'utilizzo del servizio vale come una firma). contestati fino alla definizione della pratica di reclamo (quelli non oggetto di reclamo vanno pagati). Resta valida l'applicabilita' di tutte le conseguenze previste per il ritardato pagamento (sia per legge che per contratto) sulle somme che, al termine del ricorso, risultino dovute Nota dell'Aduc: Il reclamo formale -soprattutto nell'ottica di cui sopra- e' secondo noi quello inviato per raccomandata a/r di messa in mora e seguito da tutti i passi eventualmente necessari per concludere la pratica (tentativo conciliativo seguito, eventualmente, dalla causa). Si veda piu' avanti, all'articolo 6. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000.
Articolo 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Rescissione a seguito di modifiche contrattuali: l'utente deve essere informato -con un preavviso di almeno un mese- riguardo eventuali modifiche contrattuali (clausole o condizioni economiche) nonche' del suo diritto di recedere dal contratto senza spese -all'atto della notifica delle variazioni- qualora non intenda accettarle. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione, nei confronti del gestore, di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 5.800 ad euro 58.000. Recesso dopo la sottoscrizione: l'utente ha diritto di recedere dal contratto attivato a distanza entro 10 giorni lavorativi (o comunque entro il termine stabilito dal contratto, che puo' essere maggiore), senza dover motivare la sua decisione e senza penalita'. Per esercitare tale diritto deve inviare una raccomandata a/r oppure un fax, riguardo connessioni adsl superveloci ed economiche, contratti che permettono di lasciare "subito" Telecom, varie promozioni di servizi aggiuntivi che non modificano i nostri contratti e quant'altro? Lungi dall'essere attivita' illegali o truffaldine (rari casi a parte) si tratta pur sempre di tecniche di comunicazione pubblicitaria davanti alle quali va fatta molta telegramma, messaggio di posta elettronica o telex seguiti -entro 48 ore- da una raccomandata a/r di conferma. La data che fa fede e' quella di spedizione della raccomandata e l'avviso di ricevimento non e' condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto (pur essendo necessario per dare valore legale alla comunicazione). I 10 giorni decorrono: - per i beni dalla data del loro ricevimento; - per i servizi dalla data della conclusione del contratto. Nota bene: in ambedue i casi il termine parte dal momento in cui sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'art. 2 (vedi sopra), quando cio' avviene successivamente rispetto alla conclusione del contratto e comunque entro tre mesi; ** se non viene consegnato il modulo di conferma del contratto contenente tutte le informazioni elencate all'art.2 punto B (vedi sopra) oppure non vengono date informazioni riguardo al diritto di recesso (o se esse sono errate o incomplete), il termine diventa -rispettivamente- di 60 e 90 giorni. Obblighi delle parti: l'utente deve restituire gli eventuali beni ricevuti secondo le modalita' previste dal contratto (il termine, in questi casi, non puo' essere inferiore ai 10 giorni). E' essenziale, in questi casi, che il bene risulti integro, in "normale stato di conservazione". Le spese di restituzione sono a carico dell'utente. Il gestore deve restituire tutte le somme eventualmente incassate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il recesso. Con il corretto esercizio del diritto di recesso il contratto perde efficacia legale. Il gestore che non disattiva tempestivamente il servizio, quindi, non puo' addebitare alcun importo per le prestazioni eventualmente usufruite dalla data in cui questo e' efficace. In caso di violazione di questa disposizione il gestore e' punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000. Le regole per sottoscrivere e recedere dai contratti a distanza relativi ai servizi di comunicazione elettronica Quante volte ci e' capitato di essere contattati da operatori telefonici delle varie Telecom, Wind, Tiscali, etc. che propongono irripetibili ed imperdibili offerte La rescissione senza penali e' inoltre sempre possibile qualora sussista l'oggettiva impossibilita' di attivare il servizio.
Articolo 6 - CONTROVERSIE E' ribadita l'obbligatorieta'' della conciliazione, per le controversie inerenti beni e servizi di comunicazione elettronica, presso i CORECOM regionali. In tutti i casi e' consigliabile il preventivo invio di una messa in mora per impostare fin da subito la contestazione in modo formale, e poi ricorrere presso il giudice di pace qualora la conciliazione non si concludesse in modo positivo. In sede di controversia la prova della corretta conclusione del contratto, quindi il rispetto degli obblighi informativi (vedi art.2), grava sul gestore. Articolo 7 VIGILANZA E SANZIONI. Anche in questo caso la prova grava sull'operatore, che deve dimostrare di aver ottemperato ai suoi doveri.

Risposta ADUC
Abbiamo letto solo la parte finale della raccomandata ar, che va benissimo, perche' e' una formale diffida clicca qui per il resto, riteniamo poco efficaci le lunghe disquisizioni. Valuti l'opportunita' di essere piu' stringato.
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