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Cara ADUC

Il disabile a scuola

26 ottobre 2012
Domanda 26 ottobre 2012
Al gentilissimo avvocato che si occuperà di questo caso. Ho già sperimentato la Vostra preparazione e la professionalità pertanto mi rivolgo, di nuovo, con immensa fiducia a Voi. Sono presidente di una associazione ONLUS per disabili, premetto che vivo in una regione, molise, dove le istituzioni sono inesistenti, la sanità, la scuola a livello di quarto mondo; e potete immaginare il sociale. I disabili sono visti e trattati come un peso enorme che ognuno cerca di evitare. Passo ai fatti: un bimbo con disfunzioni al pancreas necessita di assumere, ogni volta che mangia, enzimi pancreatici. Arriva il momento in cui il piccolo deve frequentare l’asilo e inizia il suo calvario. La direttrice scolastica non autorizza il personale a somministrare il farmaco al bimbo durante i pasti, malgrado l’Ospedale S.Eugenio di Roma che cura la povera creatura, abbia autorizzato anche personale non medico o paramedico a provvedere alla bisogna. I genitori sono costretti a portare il figlioletto, all’ora dei pasti, a casa. Penoso per loro giustificare il motivo di tale diverso trattamento con gli altri. La situazione peggiora quest’anno perché comincia a frequentare l’asilo il fratellino più piccolo, il quale rimane tutto il giorno e lui all’ora del pranzo a casa. Vi chiedo: è giusto un simile disumano comportamento? E’ giusto che le autorità se ne lavino l mani? E’ giusto che la responsabile di un istituto omni comprensivo possa gestire la scuola a suo piacimento, ignorando leggi, disposizioni ministeriali ed altro senza timore alcuno? Vorrei proprio sapere con quale criterio qualcuno definisce l’italia una nazione civile. Si può ottenere giustizia? Nel ringraziarvi anticipatamente porgo i miei più cordiali saluti.
PS. Sono a conoscenza di dover pagare un piccolo tributo il cui importo non mi ricordo e le modalità di pagamento.
Dante, da Montenero Di Bisaccia (CB)

Risposta ADUC
purtroppo è vero, su un argomento così importante e delicato vi è un enorme vuoto normativo (ad eccezione di una nota ministeriale protocollo n. 295/05 sulla somministrazione di farmaci in orario scolastico) colmato, solo in parte, da recenti sentenze delle autorità giudiziarie che hanno obbligato gli istituti scolastici a garantire la somministrazione di farmaci a bambini con malattie croniche.
In primo luogo, i genitori del bambino dovranno inoltrare richiesta formale, con allegata certificazione medica attestante lo stato di malattia del minore, che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la posologia. A seguito di tale richiesta, i dirigenti scolastici dovranno individuare il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione. Qualora i genitori abbiano già provveduto a inoltrare tale richiesta, Le consiglio di agire per vie legali per ottenere il riconoscimento all'integrazione scolastica del minore.
Sull'argomento possono segnalarLe alcune importanti sentenze. Tra queste, la sentenza n. 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha riconosciuto ad uno studente in situazione di handicap causata da una grave allergia, il diritto ad essere assistito, per tutta la durata delle lezioni, da un infermiere dell’Asl. Un’altra sentenza è la n. 1028 del 22 giugno 2011 con la quale il Tar della Sardegna ha condannato il Ministero dell’Istruzione e il Dirigente scolastico per non aver garantito il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica ad un bambino autistico con crisi epilettiche, che, durante l’anno scolastico, era rimasto a casa per mancanza di personale che potesse somministrargli i farmaci all'interno della struttura scolastica. In quest'ultima sentenza il Tar, richiamando la L. n. 104/92 ed le linee guida del Ministero del 2005 (vedi sotto), ha condannando il MIUR e il dirigente scolastico, stabilendo anche un risarcimento economico per il danno subito dal un bambino (veda anche altre sentenze: Sentenza n. 2779/2002 Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Sentenza n. 208189/2002 – Tribunale di Roma – Prima Sezione Lavoro; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro R.G. n. 12287/04, R. Ord. n. 846/04; Tribunale di Ancona – Sezione I, R.G.n. 199196/05; Tribunale di Ancona – II sezione Civile Cron.227 del 19-01-2005).
Come anticipatoLe, l'unico atto Ministeriale sul tema è costituito dalle "raccomandazioni" del novembre del 2005, emanato congiuntamente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Salute. Attraverso tali raccomandazioni sono state fornite “Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”. Dopo l'emanazione di tali raccomandazioni Ministeriali, le amministrazioni sanitarie e scolastiche di alcune Regioni hanno sottoscritto delle “intese” che hanno regolamentato la somministrazione dei farmaci a scuola, affidandone il compito a personale scolastico volontario (potreste verificare se anche la Regione Molise ha sottoscritto una tale intesa).
Le suddette Linee Guida ministeriali sono costituite da cinque articoli, nei quali si fa riferimento: alla tipologia degli interventi, ai soggetti coinvolti e alla promozione di accordi (tra istituzioni scolastiche, enti locali e aziende sanitarie), alle modalità di intervento (dal luogo fisico idoneo per la corretta conservazione del farmaco), alla verifica della disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione e alla possibilità di predisporre attività di formazione qualora si renda necessaria. Il testo contempla le eventualità in cui il dirigente scolastico debba trovare altrove personale disponibile, stipulando convenzioni con assessorati alla Salute e servizi sociali e/o associazioni di volontariato.
La somministrazione dovrà avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL e non dovrà richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica.
Il Dirigente Scolastico dovrà definire, tramite un Modello Integrato di Prevenzione, Gestione e Assistenza, le modalità concrete che, con riguardo al singolo caso concreto, appaiano idonee ad assicurare la somministrazione dei farmaci per la gestione ordinaria, garantendo la continuità terapeutica e assicurando la somministrazione dei farmaci salvavita. Lo stesso Dirigente dovrà cooperare con il medico curante del minore e con la Azienda Sanitaria del Territorio, per individuare le figure addette a prestare le cure necessarie.
Il Dirigente Scolastico avrà quindi il compito di verificare, per ogni singolo caso, in accordo con l’Autorità Sanitaria preposta, se le competenze del personale docente e non docente operante nell’istituto siano sufficienti a garantire la tutela della salute del bambino o se si renda necessario far ricorso a personale sanitario infermieristico.
Qualora infatti nell’edificio non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione o non sussistano i requisiti professionali necessari, i dirigenti scolastici, in virtù dell’autonomia scolastica, possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Se anche tale soluzione non risulta attuabile, possono attivare collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e, qualora non si dia anche tale condizione, devono darne comunicazione formale ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno ed occorrerà in tali casi trovare soluzioni specifiche ed alternative.
Le consiglio, vivamente, di insistere per far ottenere al bambino il riconoscimento dei suoi diritti.
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