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Contratti tlc: chiarimenti sul decreto Bersani bis

5 marzo 2007
Domanda 5 marzo 2007
Buongiorno, riporto di seguito l'articolo 3 del D.L. del 2-2-2007, in merito al quale vorrei chiedere alcuni chiarimenti relativamente alle parti sottolineate.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia edi reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
1) "la facolta' del contraente" comprende anche i contratti stipulati tra aziende?
2) "fatta salva la facolta' degli operatori" significa che sono obbligati a modificare i contratti gia' stipulati in passato entro 60 gg? In attesa ringrazio per la gentile attenzione e porgo i miei piu' cordiali saluti.
Paolo

Risposta ADUC
Nell'ordine:
1) "la facoltà del contraente" comprende anche i contratti stipulati tra aziende? No.
2) "fatta salva la facoltà degli operatori" significa che sono obbigati a modificare i contratti già stipulati in passato entro 60 gg? Si'.
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