Cara ADUC
Contestazione importo anticipato fattura telefonica
Domanda
7 aprile 2018
Il 6 marzo 2018 ho inviato via PEC la disdetta al mio attuale operatore telefonico (per servizio ADSL) e mi aspetto la cessazione del servizio entro il 6 aprile 2018. Stando alle informazioni sul sito web dell'operatore la richiesta risulta correttamente gestita e verrà evasa.
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L'operatore ha però emesso, il 22 marzo 2018 (dopo la ricezione della disdetta), una fattura comprendente l'importo anticipato per l'erogazione del servizio nel periodo che va dal 22 marzo al 16 maggio 2018. Risulta tuttavia evidente che io usufruirò del servizio, al più, fino al 6 aprile 2018
(15 giorni).
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Ho telefonato al servizio clienti il quale mi chiede di pagare interamente la fattura per poi ricevere un assegno come rimborso. In passato ho avuto pessime esperienze in condizioni simili (ho ricevuto il rimborso dopo più di 150 giorni, dopo numerosi reclami).
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Considerando quanto sopra, il mio operatore può pretendere da me il pagamento dell'intero importo anticipato o è mio diritto richiedere ed ottenere la rettifica della fattura?
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Vi ringrazio per il tempo dedicato.
Enrico, da Milano (MI)
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L'operatore ha però emesso, il 22 marzo 2018 (dopo la ricezione della disdetta), una fattura comprendente l'importo anticipato per l'erogazione del servizio nel periodo che va dal 22 marzo al 16 maggio 2018. Risulta tuttavia evidente che io usufruirò del servizio, al più, fino al 6 aprile 2018
(15 giorni).
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Ho telefonato al servizio clienti il quale mi chiede di pagare interamente la fattura per poi ricevere un assegno come rimborso. In passato ho avuto pessime esperienze in condizioni simili (ho ricevuto il rimborso dopo più di 150 giorni, dopo numerosi reclami).
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Considerando quanto sopra, il mio operatore può pretendere da me il pagamento dell'intero importo anticipato o è mio diritto richiedere ed ottenere la rettifica della fattura?
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Vi ringrazio per il tempo dedicato.
Enrico, da Milano (MI)
Risposta ADUC
La disdetta, ovvero la comunicazione di mancato rinnovo di un contratto a scadenza, non deve comportare l'addebito di costi di cessazione ma solo di eventuali commissioni dovute alla scadenza o costi relativi alle apparecchiature fornite dal gestore (telefoni o altro), purché previsti contrattualmente. Non possono essere chiesti pagamenti per prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto, e nel caso che il gestore non riesca ad impedire tecnicamente tali addebiti, occorre il tempestivo storno e/o rimborso degli stessi.
In caso invece di recesso anticipato si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso.
Quindi Lei può contestare l'intera fattura oppure pagare il corrispondente del servizio effettivamente usufruito fino al 22 aprile .
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
In caso invece di recesso anticipato si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso.
Quindi Lei può contestare l'intera fattura oppure pagare il corrispondente del servizio effettivamente usufruito fino al 22 aprile .
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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