Cara ADUC
Confisca moto dopo 4 anni dal sequestro
Domanda
25 giugno 2009
Buongiorno, mi hanno sequestrato la moto nel marzo 2006 per art. 168 c.d.s. per guida in stato di ebbrezza. Ho fatto ricorso al giudice di pace per l'annullamento del sequestro, ma è stato rigettato nel giugno 2008, a fronte del decreto penale di condanna reso esecutivo nel giugno 2007 per guida in stato di ebbrezza che nel frattempo mi è stato notificato (la prefettura si è costituita davanti al giudice di pace quindi era al corrente di tutto).
Premetto che fin da subito, per ordine del giudice sono stato nominato custode ed ho potuto ritirare la moto e il libretto di circolazione pagando le spese di custodia.
Ora è nel mio garage da 4 anni.
Il mese scorso ho mandato due raccomandate alla prefettura per sbloccare la situazione appellandomi alla perdita di efficacia del sequestro ex art. 19 legge 698/1981 per la mancata disposizione della confisca nel prescritto termine di sei mesi (decreto penale di condanna del giugno 2007 e sentenza del giudice di pace del giugno 2008).
La prefettura mi ha risposto affermando che non è applicabile l'art. 19 dovendosi applicare la diversa procedura prevista dal 213 c.d.s. che prescrive la confisca obbligatoria; e che in ogni caso vi è anche l'art. 186 che ribadisce la confisca in caso di condanna.
Qualche giorno fa mi è arrivata la notifica della confisca con termine per impugnarla.
Preciso che nel decreto penale di condanna non era prevista la sanzione della confisca del motociclo ma solo della sospensione della patente per 30 giorni.
La mia domanda è questa: è applicabile l'art. 19 legge 698/1981 di perdita di efficacia del sequestro anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato commesso per commettere un reato o ha ragione la Prefettura a dire che il tali ipotesi non è applicabile perchè il sequestro è obbligatorio?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Roberto, da Milano (MI)
Premetto che fin da subito, per ordine del giudice sono stato nominato custode ed ho potuto ritirare la moto e il libretto di circolazione pagando le spese di custodia.
Ora è nel mio garage da 4 anni.
Il mese scorso ho mandato due raccomandate alla prefettura per sbloccare la situazione appellandomi alla perdita di efficacia del sequestro ex art. 19 legge 698/1981 per la mancata disposizione della confisca nel prescritto termine di sei mesi (decreto penale di condanna del giugno 2007 e sentenza del giudice di pace del giugno 2008).
La prefettura mi ha risposto affermando che non è applicabile l'art. 19 dovendosi applicare la diversa procedura prevista dal 213 c.d.s. che prescrive la confisca obbligatoria; e che in ogni caso vi è anche l'art. 186 che ribadisce la confisca in caso di condanna.
Qualche giorno fa mi è arrivata la notifica della confisca con termine per impugnarla.
Preciso che nel decreto penale di condanna non era prevista la sanzione della confisca del motociclo ma solo della sospensione della patente per 30 giorni.
La mia domanda è questa: è applicabile l'art. 19 legge 698/1981 di perdita di efficacia del sequestro anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato commesso per commettere un reato o ha ragione la Prefettura a dire che il tali ipotesi non è applicabile perchè il sequestro è obbligatorio?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Roberto, da Milano (MI)
Risposta ADUC
crediamo che abbia ragione la prefettura perche' il sequestro e' dovuto.
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