Cara ADUC
Condominio
Domanda
4 ottobre 2012
in assemblea ordinaria, 2 condomini hanno dato delega a due persone diverse. (in totale siamo 8 condomini). nella votazione per posa sottocontatore condominiale, (per contabilizzare l'acqua del giardino condominiale)i due delegati si sono riservati il diritto di chiedere conferma delle loro decisioni ai rispettivi deleganti e dare conferma entro un mese.
risultato: 6 favorevoli 2 delegati con riserva.
passano 6 mesi, sollecitato l'amministratore, i delegati rispondono che non vogliono partecipare alle spese del sottocontatore. l'amministratore ci ha informato che rimettera' all'ordine del giorno della prossima assemblea la richiesta di posa.
quesiti:
1) puo' una persona con delega in assemblea riservarsi il diritto di chiedere al delegante? se e' delegato e non decide cosa viene a fare?
2) puo' l'amministratore concedere questo diritto?
3) per la posa di un sottocontatore quale maggioranza ci vuole?
4) in caso di posa con la maggioranza non all'umanimità, può un condomino non pagare le spese?
grazie
Mara, da Oggiono (LC)
risultato: 6 favorevoli 2 delegati con riserva.
passano 6 mesi, sollecitato l'amministratore, i delegati rispondono che non vogliono partecipare alle spese del sottocontatore. l'amministratore ci ha informato che rimettera' all'ordine del giorno della prossima assemblea la richiesta di posa.
quesiti:
1) puo' una persona con delega in assemblea riservarsi il diritto di chiedere al delegante? se e' delegato e non decide cosa viene a fare?
2) puo' l'amministratore concedere questo diritto?
3) per la posa di un sottocontatore quale maggioranza ci vuole?
4) in caso di posa con la maggioranza non all'umanimità, può un condomino non pagare le spese?
grazie
Mara, da Oggiono (LC)
Risposta ADUC
1) puo' farlo, ma voi avreste potuto pretendere che votassero: favorevoli, contrari e astenuti;
2) si', puo' farlo, ma voi avreste potuto obiettare obbligandolo a procedere con una votazione finale;
3) art. 1136, comma 5: "numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". Quindi, a meno che quei due delegati non rappresentassero condomini con oltre un terzo dei millesimi, la decisione puo' essere presa dagli altri sei condomini;
4) la decisione della maggioranza varrà anche per i dissenzienti, che dovranno partecipare alle spese, a meno che non si tratti di una innovazione "gravosa o voluttuosa" (ma non ci pare proprio che questo sia il caso per la messa in posa di un banale sottocontatore).
2) si', puo' farlo, ma voi avreste potuto obiettare obbligandolo a procedere con una votazione finale;
3) art. 1136, comma 5: "numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". Quindi, a meno che quei due delegati non rappresentassero condomini con oltre un terzo dei millesimi, la decisione puo' essere presa dagli altri sei condomini;
4) la decisione della maggioranza varrà anche per i dissenzienti, che dovranno partecipare alle spese, a meno che non si tratti di una innovazione "gravosa o voluttuosa" (ma non ci pare proprio che questo sia il caso per la messa in posa di un banale sottocontatore).
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