Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio_ripartizione spese

4 giugno 2016
Domanda 4 giugno 2016
Buongiorno,
Sono proprietario di un appartamento in un condominio costituito nel 2006, composto da piano terra (vedi allegato “lato nord-est), 1°, 2° 3° e 4°piano.
Al piano terra ci sono:
a)n° 3 appartamenti per i quali l’accesso è esterno al corpo fabbricato (vedi allegato “lato nord-est”)
b)n° 1 disimpegno dove ci sono i quadri elettrici di tutte le utenze del condominio.
c)n° 3 cantine ad uso privato
Per b) e c) l’accesso è situato nel corpo fabbricato (vano scale- vedi allegato “lato sud-ovest”)
Nel corpo fabbricato, oltre alla scala che porta dal piano terra al 4° piano, c’è’ un’ ascensore che serve i piani dal 1° al 3°.
Premesso che il riparto delle spese, definito alla costituzione del condominio, prevede che le spese relative alla conduzione dell’ascensore venga ripartita in misura di destinazioni, elevazione, orientamento e luminosità di tutte le proprietà (anche quelle del piano terra); chiedo cortesemente di avere un Vs. parere riguardo a:
1)come devono essere ripartite le spese relative alla conduzione dell’ascensore.
2)come devono essere ripartite le eventuali spese straordinarie dell’ascensore.
3)come ripartire le spese per la manutenzione delle finestre (verniciatura od eventuale sostituzione dovute ad un eccessivo degrado)
4)come ripartire le spese per la manutenzione dei muri perimetrali sia esterni che interni (compresi quelli che costituiscono il vano scala ed ascensore)
5)Il degrado delle finestre incidono sul “sul decoro“ dell'edificio per cui la manutenzione/sostituzione sono a carico di tutti i condomini?
Si sono verificate delle infiltrazione dai balconi, in corrispondenza dei pilastri di sostegno, che hanno danneggiato la tinteggiatura dei sottobalconi e dei frontalini.
I pilastri, che appoggiano sui suddetti balconi, svolgendo la funzione di sostegno dei balconi sovrastanti e del tetto (vedi allegato “lato sud-ovest”)?
Possono quindi essere considerati parti di strutture la cui manutenzione è a carico di tutti i condomini?.
Gradirei avere un Vs. parere sulla corretta identificazione della tipologia di balcone: “aggettante o incassato” e del corretto riparto relativo ad eventuali spese di manutenzione.
La manutenzione (verniciatura) della struttura dei posti macchina (i pilastri sostengono la copertura in comune a due proprietà) può essere fatta indipendentemente da ognuno dei condomini, magari in tempi diversi o vanno considerati parti di proprietà comune e di conseguenza fatta dal condominio?.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e porgo Cordiali Saluti
Luigi, da Saronno (VA)

Risposta ADUC
l'art. 1117 del Codice Civile descrive ed illustra tutte le parti del Condominio che devono essere considerate comuni.
Per quanto attiene ai muri perimetrali, le spese devono esser ripartire secondo i millesimi di proprietà.
In ordine alle spese per l'ascensore la ripartizione delle spese ed oneri è stabilita all'art. 1124 Codice Civile, ove si prevede che le stesse debbano essere computate per metà secondo il valore delle singole proprietà e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano da suolo.
Per quanto attiene al decoro del condominio, certamente le finestre e lo stato delle medesime ne sono interessate, i relativi costi ed oneri sono a carico dei condomini proprietari degli immobili di cui dette finestre costituiscono pertinenza.
Qualora il regolamento condominiale preveda una ripartizione delle spese diversa dalla previsione legislativa che non tenga conto, oltre agli articoli richiamati, dell'uso di cui all'art. 1123comma II Codice Civile ( al primo comma di prevede la regola generale in base ai millesimi di proprietà) può chiedere la modifica delle tabelle.
Parimenti, Le preciso che i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dell'edificio e sono considerati un prolungamento dell'immobile le cui spese devono essere sostenuti unicamente dal proprietario dello stesso. I balconi cosiddetti incassati o a castello le spese sono ripartire secondo il disposto combinato dell'art. 1123 comma I Codice Civile e art. 1125 Codice Civile, in ragione dell'intervento da eseguire. Per quanto riguarda frontalini ed elementi decorativi, invece, gli oneri sono suddivisi in ragione dei millesimi di proprietà di ciascun condomino.
In ordine ai posti auto, la tinteggiatura dovrà essere eseguita in accordo tra i proprietari. Posto i principi generali richiamati, Le consiglio di rivolgersi ad un consulente tecnico per avere contezza delle specifiche destinazione degli interventi e opere.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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