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Cara ADUC

Condominio - rifacimento tetto a seguito di perizia

26 maggio 2009
Domanda 26 maggio 2009
Cara Aduc, abito un appartamento mansardato in un condominio di 4 scale con tetti di altezza diversa. Il tetto sopra il mio e altri 2 appartamenti ha presentato questo inverno (a causa del freddo intenso) problemi di infiltrazioni di umidità che hanno macchiato i muri del piano mansardato e rovinato un intero pilastro portante nell'appartamento di mia proprietà. L'amministratore, convocato, ha fatto cementare i colmi da parte di alcuni muratori. Il problema è aumentato. Abbiamo chiesto a un architetto di effettuare una perizia del tetto (insoddisfatti delle risposte dell'amministratore), nella quale è stato rilevato che l'intervento dei muratori ha peggiorato la situazione, ma soprattutto che il tetto non è stato eseguito a regola d'arte per far sì che l'umidità evitasse di condensare e scaricarsi in casa durante l'inverno (cosa che è poi successa). L'architetto ha poi presentato la perizia all'amministratore. Abbiamo scoperto in seguito che anche un altro appartamento sotto lo stesso tetto "malfatto" presenta un problema simile che addirittura ha reso necessaria la sostituzione (a spese del proprietario!!!) del parquet. L'amministratore diceva che "non era a causa del tetto".
L'amministratore dice che per effettuare i lavori necessari (spesa preventivata circa 10000 euro) è necessario il consenso del 50% + 1 dell'assemblea. E' corretto? Che fare se gli altri condomini si oppongono con la scusa del fatto che "non è un problema loro"? Si può fare qualcosa?
Non esiste un'assicurazione? Non è possibile rivalersi sul costruttore, visto che il tetto non è stato realizzato "a regola d'arte"?
In sostanza, come ci dobbiamo comportare?
Grazie per l'attenzione
Beatrice, da Novara (NO)

Risposta ADUC
la maggioranza necessaria per i lavori di straordinaria manutenzione e' quella indicata dal vostro amministratore. Se non si riesce a prendere una decisione in assemblea le soluzioni sono due: a)intervento dell'amministratore che puo' intervenire d'ufficio solo per eliminare il pericolo, laddove lo stesso sia obiettivo; b) ricorso all'autorita' giudiziaria affinche' sia la stessa ad ordinare i lavori.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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