Cara ADUC
Compass recupero crediti troppo insistente
Domanda
24 gennaio 2019
Mi sono indebitata moltissimo a tal punto che ho intrapreso tramite avvocato la legge sul sovraindebitamento. Adesso c'è la Starcredit per Compass che mi sta martellando a tal punto da chiamare sul lavoro e a casa e ho dovuto cambiare numero di cellulare. Ho spiegato loro la prassi che ho intrapreso, ma nulla da fare. Cosa mi consigliate? Voglio dirvi che ho solo una rata non pagata.
Pia, dalla provincia di NA
Pia, dalla provincia di NA
Risposta ADUC
Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30 novembre 2005 in avanti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali suoi garanti escludendo chiunque altro, familiari inclusi e peggio ancora datori di lavoro e vicini di casa. Il principio è quello per cui le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergere di telefonate o sms come nemmeno occorre lasciare messaggi a chiunque non sia il debitore o il garante, con lo scopo di far fare loro brutta figura. Per essere risarcita deve rivolgersi ad un Giudice, mentre al Garante Privacy può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionare al di là del risarcimento individuale.
E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
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