Cara ADUC
Codice civile e regolamento condominiale
Domanda
26 giugno 2010
Ho riferito all'Ammin.(condomino) quanto da voi affermato sul diritto dell'affitt. di usare il mio turno per il posto auto.Egli sostiene che ciò è contrario al regol. condomin.
Il regolam. è stato predisposto dalla coop. edilizia(da cui nasce la palazzina)ed è stato approvato,"tenuto conto che la Direzione Generale Cassa Depositi e Prestiti non ha avuto nulla da eccepire", dal Min. dei LLPP il 22 Marzo 1982. E' scritto: "Il regol. ha validità ed efficacia per quanto attiene alla gestione delle parti comuni e agli obblighi relativi fino a quando compiuto il riscatto di tutti gli alloggi cooperativi ai sensi degli artt. 201-209 penultimo comma e 231 del T.U. i condomini non avranno formato il regolam. previsto dall'art.1138 del C.C."(di fatto questo nuovo regol. non è stato mai redatto). A proposito del mio quesito il regol.dice:"Lo scantinato comune assolve funzione di autorimessa per uso dei titolari dei 12 appartamenti. Lo stesso scantinato dispone al proprio interno di 8 posti auto di media cilindrata e di 2 posti utilizzabili previa manovra delle autovetture antistanti" (attualmante però abbiamo ottenuto dai VVFF l'autorizzazione solo per 8 posti auto e 3 motoveicoli). Il regol. continua: "Ove non fosse possibile soddisfare le esigenze dei 12 appart. si dispone che:
-hanno titolo prioritario ad utilizzare gli 8 posti auto all'interno del vano i proprietari che risiedono nella palazzina
-qualora i posti predetti non siano sufficienti va effettuata una rotazione annuale previo sorteggio
-pur non essendo i posti auto in alcun modo locabili è consentito ai locatari di appartamento fare uso dei posti residui,una volta soddisfatte le esigenze degli utenti proprietari,in ragione di una sola autovettura di media cilindrata."
Ho fatto presente all'Ammin. che, per quanto mi sembra di capire della mie ricerche, nessun regol. condomin. sia esso contrattuale o assembleare possa "disporre" in contrasto con le norme del C.C.e che pertanto disposizioni in contrasto con esso siano da ritenersi nulle. Penso sia lecito decidere all'unanimità di assegnare in uso esclusivo ad uno dei proprietari-condomini una zona comune, ma non sia lecito escludere qualche condomino dal diritto di uso di una proprietà comune. Dalla proprietà derivano diritti e doveri. Anche se il proprietario non abita nella palazzina non si può sottrarre alle spese di riscaldamento del proprio appartamento né alle spese ordinarie e straordinarie per le zone comuni. Mi sembra quindi impossibile che il C.C. permetta di escluderlo dai suoi diritti sulle zone comuni!Analogamente non credo possibile che il locatario sia subordinato ai condomini in quanto i suoi doveri, ma anche i suoi diritti, discendono in virtù e in forza del contratto di locazione dell'appartamento di cui è detentore.
Nel caso voi riteneste giuste le mie osservazioni,e in questo caso mi chiedo come abbia potuto il Min.dei LLPP autorizzare un art.che violi il C.C., quali sono le procedure da attivare per riscrivere l'art. stesso? Grazie
Valeria, da Roma (RM)
Il regolam. è stato predisposto dalla coop. edilizia(da cui nasce la palazzina)ed è stato approvato,"tenuto conto che la Direzione Generale Cassa Depositi e Prestiti non ha avuto nulla da eccepire", dal Min. dei LLPP il 22 Marzo 1982. E' scritto: "Il regol. ha validità ed efficacia per quanto attiene alla gestione delle parti comuni e agli obblighi relativi fino a quando compiuto il riscatto di tutti gli alloggi cooperativi ai sensi degli artt. 201-209 penultimo comma e 231 del T.U. i condomini non avranno formato il regolam. previsto dall'art.1138 del C.C."(di fatto questo nuovo regol. non è stato mai redatto). A proposito del mio quesito il regol.dice:"Lo scantinato comune assolve funzione di autorimessa per uso dei titolari dei 12 appartamenti. Lo stesso scantinato dispone al proprio interno di 8 posti auto di media cilindrata e di 2 posti utilizzabili previa manovra delle autovetture antistanti" (attualmante però abbiamo ottenuto dai VVFF l'autorizzazione solo per 8 posti auto e 3 motoveicoli). Il regol. continua: "Ove non fosse possibile soddisfare le esigenze dei 12 appart. si dispone che:
-hanno titolo prioritario ad utilizzare gli 8 posti auto all'interno del vano i proprietari che risiedono nella palazzina
-qualora i posti predetti non siano sufficienti va effettuata una rotazione annuale previo sorteggio
-pur non essendo i posti auto in alcun modo locabili è consentito ai locatari di appartamento fare uso dei posti residui,una volta soddisfatte le esigenze degli utenti proprietari,in ragione di una sola autovettura di media cilindrata."
Ho fatto presente all'Ammin. che, per quanto mi sembra di capire della mie ricerche, nessun regol. condomin. sia esso contrattuale o assembleare possa "disporre" in contrasto con le norme del C.C.e che pertanto disposizioni in contrasto con esso siano da ritenersi nulle. Penso sia lecito decidere all'unanimità di assegnare in uso esclusivo ad uno dei proprietari-condomini una zona comune, ma non sia lecito escludere qualche condomino dal diritto di uso di una proprietà comune. Dalla proprietà derivano diritti e doveri. Anche se il proprietario non abita nella palazzina non si può sottrarre alle spese di riscaldamento del proprio appartamento né alle spese ordinarie e straordinarie per le zone comuni. Mi sembra quindi impossibile che il C.C. permetta di escluderlo dai suoi diritti sulle zone comuni!Analogamente non credo possibile che il locatario sia subordinato ai condomini in quanto i suoi doveri, ma anche i suoi diritti, discendono in virtù e in forza del contratto di locazione dell'appartamento di cui è detentore.
Nel caso voi riteneste giuste le mie osservazioni,e in questo caso mi chiedo come abbia potuto il Min.dei LLPP autorizzare un art.che violi il C.C., quali sono le procedure da attivare per riscrivere l'art. stesso? Grazie
Valeria, da Roma (RM)
Risposta ADUC
da quanto si comprende il regolamento della cooperativa (ancora in vigore) è di carattere contrattuale. E' quindi legittimo che lo stesso, con il consenso di tutti gli interessati, possa derogare al codice civile (in materia di condominio le norme relative all'uso delle cose comuni sono derogabili con il consenso degli interessati). Visto e considerato che la situazione appare intricata anche perché il regolamento non è netto e preciso ma lascia degli spazi d'interpretazione a suo favore "pur non essendo i posti auto in alcun modo locabili è consentito ai locatari di appartamento fare uso dei posti residui,una volta soddisfatte le esigenze degli utenti proprietari,in ragione di una sola autovettura di media cilindrata", le soluzioni paiono essere due:
a)ignorare le osservazioni dell'amministratore, esponendosi però al rischio di vedersi chiamati in giudizio per il rispetto del regolamento;
b)agire giudizialmente (ai sensi del secondo comma dell'art. 1138 c.c.) per ottenere la formazione giudiziale del un regolamento condominiale mancante.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
a)ignorare le osservazioni dell'amministratore, esponendosi però al rischio di vedersi chiamati in giudizio per il rispetto del regolamento;
b)agire giudizialmente (ai sensi del secondo comma dell'art. 1138 c.c.) per ottenere la formazione giudiziale del un regolamento condominiale mancante.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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