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Cara ADUC

Circolare del ministero dell'interno e direttiva del ministro 5.08.2006

14 maggio 2009
Domanda 14 maggio 2009
Buonasera,
vi ringrazio per la risposta riguardo la ricevuta e la validita' con il permesso di soggiorno.
Vorrei comunque chiedervi, se mi potete precisare meglio, in quali casi posso usare la ricevuta se non ho ancora ricevuto il permesso di soggiorno?
Ho letto:
Circolare del Ministero dell'Interno nr 400/C/2006/400272/P/12.214.3.2/II DIV. del 5 agosto 2006, che trascrive integralmente la direttiva del ministro sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno-nr.prot.1050/M(8). L'art. 2 del D.Lgs. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) attribuisce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato il godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, tra cui il diritto allo studio, lo svolgimento di attività lavorativa, l'acquisto di immobili, l'accesso a finanziamenti, la tutela giurisdizionale, l'assistenza sanitaria (in merito alla quale, in particolare, l'art. 42 del
regolamento di attuazione del citato Testo Unico - D.P.R. 394/99 prevede la non
decadenza dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno).
Premesso quanto sopra, anche gli immigrati che abbiano presentato domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso
possono godere dei diritti connessi al possesso del citato titolo, purché sia verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata la relativa ricevuta.
Pertanto, lo straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e attende la definizione del relativo procedimento permane sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti (ed. "principio di continuità").
Gli stessi possono lasciare il territorio nazionale e farvi rientro, alle seguenti condizioni:
1.l'uscita ed il rientro devono avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
2.il viaggio non deve prevedere il transito in altri Paesi Schengen;
3.lo straniero deve esibire il passaporto o altro documento di identità valido, la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,
copia del titolo di soggiorno scaduto (in quanto l'originale viene trattenuto
dalla Questura, all'atto della richiesta di rinnovo);
4.il personale preposto ai controlli di frontiera apporrà il timbro di uscita sia sul passaporto che sulla ricevuta.
Eventuali esclusioni devono essere espressamente previste dal citato Testo
Unico.
In questa circolare, personalmente, capisco che per l'uscita e il rientro in Italia ci sono delle regole diverse poiche' devono avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera e il viaggio non deve prevedere il transito in altri Paesi Schengen.
A questo punto in che cosa viene differenziata il possesso della ricevuta postale dal possesso del permesso di soggiorno??
Nertila, da Milano (MI)

Risposta ADUC
sull'argomento abbiamo predisposto una scheda specifica che riposta anche la circolare da lei citata:
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