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Cara ADUC

Cartella tarsu e termini di prescrizione... facciamo chiarezza

11 novembre 2008
Domanda 11 novembre 2008
Ho ricevuto, in data 16 luglio 2008, l'avviso di notificazione mediante deposito presso la casa comunale di Roma, di una cartella intestata al mio nominativo.
La cartella, emessa da parte di EQUITALIA GERIT SPA, è relativa al ruolo della EQUITALIA NOMOS SPA riportante i seguenti dati:
ruolo: ***
data esecutorietà: 28/08/2000
data consegna: 10/05/2002
codice tributo 0434 - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale.
Premesso che non ho mai ricevuto comunicazioni precedenti a quella in questione, e che da maggio del 2000 non abito più a Torino, ma a Roma (residenza variata a novembre 2000) ritengo che si tratti di un debito prescritto; a giudicare dalle date credo che il tributo non sia dovuto perchè notificato oltre i termini e pertanto prescritto. Ho scritto a Equitalia, ma mi hanno detto di rivolgermi al Comune, che finalmente mi risponde oggi come riportato sotto, in cui si fa riferimento alle vostre pagine internet. Tuttavia, in tutta la mail non mi si dice chiaramente se il tributo sia prescritto o meno...eppure la mia richiesta era chiara; la loro risposta no! Confrontando le date di notifica con le vostre pagine internet mi sembra di capire che ho ragione. Me lo confermate? Devo fare qualcosa per far valere la prescrizione? Vi ringrazio fin d'ora della risposta, riporto di seguito la risposta del comune.
"Egregio Signor ***,
a seguito di cambio di residenza, effettuato in Anagrafe in data 25/11/2000, la Tarsu per l'alloggio sito in Torino Via *** è stata cessata in data 31/12/2000. L'importo per questa annualità è dovuto.
Sul sito internet della ADUC "Associazione per i diritti degli utenti e consumatori" http://www.aduc.it/dyn/, è scritto quanto segue:
TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni)
decadenza massima per gli avvisi: 5 anni.
termine di prescrizione: 10 anni.
Cinque anni e' l'attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento. Le nuove modalità di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate su questa scheda http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=200375
Il termine di conservazione delle ricevute di pagamento che consigliamo e' comunque quello della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e' chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).
Per ulteriori informazioni circa la data di notifica, l'indirizzo di spedizione, ecc., La invito a contattare direttamente Equitalia Nomos SpA.
Cordiali saluti.
***
Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore T.A.R.S.U."
Gaetano, da Roma (RM)

Risposta ADUC
concordiamo con le sue osservazioni. Riteniamo infatti che, dato che la consegna del titolo alla concessionaria per avviare la riscossione coattiva risulta avvenuta nel 2002, la cartella esattoriale sarebbe dovuta essere emessa entro il 2005. L'intervenuta prescrizione del diritto dell'amministrazione va eccepita impugnando la cartella esattoriale davanti alla Commissione tributaria provinciale:
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