Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Cartella esattoriale a seguito di violazione c.d.s.

27 marzo 2008
Domanda 27 marzo 2008
Egregi signori,
ho ricevuto in data 13.03.08 una cartella esattoriale, per una violazione del c.d.s. commessa il 05.01.2003, la notifica del verbale mi è stata fatta il 24.04.03 ho pagato la sanzione il 24.06.2003.
Ho letto tutte le spiegazioni sulle cartelle esattoriali presenti sul vostro sito e quanto pare non posso fare altro che pagare, dato che ai sensi della 689/81 e del 209cds sarebbe impugnabile ma a quanto pare la notifica interrompe la prescrizione. Però ho comunque dubbi sulla legittimità che io debba pagare a distanza di cosi tanto tempo ben 4 anni e 11 mesi dalla notifica. Vorrei domandarvi se le considerazioni che seguono possono essere idonee all' accoglimento di un ricorso (ho ancora poco tempo):
il gdp di taranto nella causa r.g. 9139/05 (sent. del 12.12.06) rileva che la cort. cost. con sent. 280/2005 ha sancito l'obbligo di notificare la cartella esattoriale entro un termine perentorio, pena la decadenza. Nella stessa ordinanza la c.c. omissis...ricostruisce l'intero sistema della liquidazione e riscossione in termini di limiti temporali certi entro cui portare a conoscenza dell'interessato la pretesa erariale al fine di evitare che il contribuente possa essere esposto sine die all'esercizio dei poteri autoritativi dell'amministrazione finanziaria per un tempo eccessivo e indeterminato. Tutta l'ordinanza è nello stesso senso facendo anche riferimento ai diritti di difesa lesi. In particolare lo stesso gdp nella sentenza citata applica i termini dei tributi ordinari per la notifica della cartella esattoriale del cds.
Inoltre vorrei anche sapere ma avendo io comunque pagato la multa anche se con due gg di ritardo loro possono rimettere la stessa sanzione nella cartella cosi pago 3 volte, mettono lo stesso tributo 68,25 la maggiorazione 54,60 senza tenere conto che ho gia' pagato 71 euro.
Nella cartella è presente solo il nome del responsabile della notifica e stampa cartella è questo motivo di impugnazione?
Mi potreste dare qualche consiglio per poter impugnare?
Distinti saluti
Marcello, da Roma (RM)

Risposta ADUC
la giurisprudenza della corte di cassazione si e' espressa recentemente piu' volte sostenendo che nel caso di cartella di pagamento relativa a sanzione del codice della strada, il termine di prescrizione e' solo quello quinquennale ex art. 209 cds (non e' applicabile, in sostanza, la decadenza prevista dal d.p.r. 602/73 art. 17).
Riteniamo che possa chiedere all'ente creditore lo scorporo di quanto gia' pagato. Qui di seguito come fare:
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Per i ruoli emessi prima del 1 giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullita' della cartella. Qui di seguito la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, presa dal web:
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