Cara ADUC
Cancellazione servizio Skype via chiamata diretta a server
Domanda
31 marzo 2011
Ho preparato una bozza di lettera, per la variazione del servizio che nel futuro sarà di pessima qualità. Attualmente la chiamata avviene via linea telefonica tradizionale collegata ad un server. In futuro sarà via internet su cellulare e la qualità pessima. Inoltre i telefonini predisposti al vecchio sistema saranno pressochè inutilizzabili. Occorreranno nuovi telefonini con sistema operativo symbiam o windows. Allegato lettera. Cortesemente se potete dare un occhiata
Grazie. Saluti
raccomandata A/R
Spett.le H3G S.p.a.
C.P. 133
00173 Roma Cinecitta' (RM)
e P.C.
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111
Autorita' Garante per la Concorrenza e il Mercato
Piazza Verdi 6a - 00198 Roma
Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze
Oggetto: contestazione legittimita' cambio piano tariffario servizio SKYPE.
Spettabile H3G S.p.a., con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile SERVIZIO SKYPE, che mi avete notificato nei giorni scorsi tramite sms.
La notifica è avvenuta solo per il numero xxx mancando totalmente per le altre numerazioni a mia disposizione.
Nello specifico:
1 - Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. E' pertanto illegittima la rimodulazione del piano tariffario.
2 – la numerazione xxx è legata ad un telefonino del tipo SKYPHONE non utilizzabile alternativamente. La scheda USIM è stata acquistata solo ed esclusivamente per la comunicazione via SKYPE. Il servizio SKYPE in questo caso è condizione essenziale del contratto che non si sarebbe stipulato in condizioni diverse. Si richiede risarcimento del prezzo del telefonino, nonché risarcimento del danno per mancato utilizzo del servizio. Anche se il servizio dovesse essere erogato con modalità alternativa si richiede comunque risarcimento del danno in quanto si và ad intaccare l’oggetto essenziale della stipula del contratto. La modifica unilaterale ne determina automaticamente nullità e risarcimento del danno per impossibilità dell’uso dello stesso.
3 – la numerazione xxx è un contratto che prevede l’erogazione di 600 minuti di servizio SKYPE al giorno, un eventuale rimodulazione necessità della revisione del prezzo del servizio vale a dire del canone mensile pattuito da contratto, risarcimento del danno e rimborso delle spese per acquisto di un cellulare compatibile con il servizio SKYPE.
4- la numerazione xxx prevede ugualmente il servizio SKYPE. E’ stato acquistato apposito apparecchio cellulare per usufruire del servizio. Anche qui si richiede risarcimento del danno e risarcimento del prezzo del telefonino.
5 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni.
Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Infatti, il comma 6 dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche specifica quanto segue: "Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori".
6 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
Si intima
pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
Distinti saluti,
Andrea, da Civitanova Marche (MC)
Grazie. Saluti
raccomandata A/R
Spett.le H3G S.p.a.
C.P. 133
00173 Roma Cinecitta' (RM)
e P.C.
Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111
Autorita' Garante per la Concorrenza e il Mercato
Piazza Verdi 6a - 00198 Roma
Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze
Oggetto: contestazione legittimita' cambio piano tariffario servizio SKYPE.
Spettabile H3G S.p.a., con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile SERVIZIO SKYPE, che mi avete notificato nei giorni scorsi tramite sms.
La notifica è avvenuta solo per il numero xxx mancando totalmente per le altre numerazioni a mia disposizione.
Nello specifico:
1 - Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. E' pertanto illegittima la rimodulazione del piano tariffario.
2 – la numerazione xxx è legata ad un telefonino del tipo SKYPHONE non utilizzabile alternativamente. La scheda USIM è stata acquistata solo ed esclusivamente per la comunicazione via SKYPE. Il servizio SKYPE in questo caso è condizione essenziale del contratto che non si sarebbe stipulato in condizioni diverse. Si richiede risarcimento del prezzo del telefonino, nonché risarcimento del danno per mancato utilizzo del servizio. Anche se il servizio dovesse essere erogato con modalità alternativa si richiede comunque risarcimento del danno in quanto si và ad intaccare l’oggetto essenziale della stipula del contratto. La modifica unilaterale ne determina automaticamente nullità e risarcimento del danno per impossibilità dell’uso dello stesso.
3 – la numerazione xxx è un contratto che prevede l’erogazione di 600 minuti di servizio SKYPE al giorno, un eventuale rimodulazione necessità della revisione del prezzo del servizio vale a dire del canone mensile pattuito da contratto, risarcimento del danno e rimborso delle spese per acquisto di un cellulare compatibile con il servizio SKYPE.
4- la numerazione xxx prevede ugualmente il servizio SKYPE. E’ stato acquistato apposito apparecchio cellulare per usufruire del servizio. Anche qui si richiede risarcimento del danno e risarcimento del prezzo del telefonino.
5 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni.
Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Infatti, il comma 6 dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche specifica quanto segue: "Rimane ferma l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori".
6 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).
Si intima
pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.
Distinti saluti,
Andrea, da Civitanova Marche (MC)
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc. La sua lettera e' ben formulata.
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