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Cara ADUC

Biglietti premio MilleMiglia Alitalia

16 febbraio 2008
Domanda 16 febbraio 2008
Scopro forse troppo tardi che i biglietti premio non volati possono essere recuperati entro un anno dalla data di emissione del biglietto e non entro l'anno dalla data prevista del volo originario. Succede così che 4 biglietti Milano Londra emessi a febbraio del 2007 per le vacanze di Pasqua dello stesso anno che non si sono potuti utilizzare per un imprevisto, contrariamente a quanto comunicato da un addetto del call-center contattato durante lo stesso mese di febbraio, non si possono usare per volare durante le vacanza di Pasqua 2008 (che cade nel mese di marzo e quindi entro l'anno dalla data originale del primo volo) perchè i biglietti si sarebbero dovuti usare entro febbraio 2008 e cioè 1 anno dalla data di emissione. Naturalmente questo si scopre chiamando Alitalia per chiedere la prenotazione dei nuovi voli e cioè 1 anno dopo l'emissione del biglietto e purtroppo anche fuori tempo massimo per poterne chiedere l'annullamento ed il rimborso. L'addetto del call-center molto gentilmente comunica il numero di fax al quale spedire la lettera di reclamo alla quale naturalmente dopo 20 giorni nessuno si è ancora degnato di rispondere. Ricontattato il call-center (anche perchè Alitalia non ha numeri telefonici diretti) il sempre gentile e solerte addetto risponde che non è possibile contattare direttamente l'ufficio, che l'unico mezzo è il fax e che sicuramente non appena possibile qualche operatore di Alitalia si metterà in contatto con me. Nel frattempo il tempo passa e anche in caso di risposta positiva, della quale non spero e confido assolutamente ma nella vita non si può mai sapere..., è molto probabile che non ci saranno più posti disponibili. Come posso fare per sollecitare una risposta o avere un conforto sulla possibilità di recuperare i biglietti o le miglia che a questo punto non sono state utilizzate?
Grazie
Luigi, da Milano (MI)

Risposta ADUC
se nel regolamento del 'concorso' mille miglia questa indicazione non e' contenuta, puo' essere considerata omissione ingannevole ai sensi dell'art. 22 del codice del consumo:
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