Cara ADUC
Beni "dimenticati" dopo l'uscita dell'inquilino
Domanda
4 agosto 2018
Salve,
vi chiedo cosa legalmente potrebbe succedere se l'addetto delle pulizie getta pantofole o fogli cartacei appartenuti al precedente inquilino e quando questo li reclama il proprietario adduce che è implicito che ogni bene relitto debba considerasi come privo di valore e può essere dismesso (ovverosia gettato nella spazzatura).
Si sta parlando di beni mobili di eventuale valore "affettivo" ma non beni con chiaro valore economico (giacche di pelle, computer, contanti).
Un ringraziamento.
Bruna, dalla provincia di MI
vi chiedo cosa legalmente potrebbe succedere se l'addetto delle pulizie getta pantofole o fogli cartacei appartenuti al precedente inquilino e quando questo li reclama il proprietario adduce che è implicito che ogni bene relitto debba considerasi come privo di valore e può essere dismesso (ovverosia gettato nella spazzatura).
Si sta parlando di beni mobili di eventuale valore "affettivo" ma non beni con chiaro valore economico (giacche di pelle, computer, contanti).
Un ringraziamento.
Bruna, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Quando gli oggetti lasciati dall’affittuario sono pochi e facilmente asportabili (si pensi a qualche vestito, un comò piccolo e, magari un materasso), il padrone di casa può farli prelevare e, diffidando l’inquilino con una lettera notificatagli tramite ufficiale giudiziario (cosiddetta messa in mora del creditore), tenerli in deposito a spese dell’inquilino medesimo. Quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare i costi per il suddetto deposito; ma è chiaro che se è nullatenente, per il locatore il costo potrebbe essere eccessivo e “il gioco non valere la candela”. Di certo non è possibile né buttare, né vendere la roba di proprietà dell’inquilino se questi ritarda nel riprendersela. Ci deve essere un effettivo atteggiamento di abbandono perché si sia legittimati a ciò: difatti solo gli oggetti deliberatamente abbandonati diventano di proprietà di chi se ne impossessa.
Per i mobili non facilmente asportabili o di un certo volume.
L'articolo 1591 del Codice Civile, infine, specifica che l'obbligo dell'affittuario di pagare il canone di affitto mensile continua ad essere valido fino al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile al locatore e quindi fino a quando all'interno dei locali siano presenti i suoi mobili o beni; quindi nella lettera di mora può richiedere il pagamento di canoni. (con riferimento a Cassazione Civile, del 20 aprile 1982, n. 2452; e Cass. n. 6467 del 2017).
Per i mobili non facilmente asportabili o di un certo volume.
L'articolo 1591 del Codice Civile, infine, specifica che l'obbligo dell'affittuario di pagare il canone di affitto mensile continua ad essere valido fino al momento dell'effettiva riconsegna dell'immobile al locatore e quindi fino a quando all'interno dei locali siano presenti i suoi mobili o beni; quindi nella lettera di mora può richiedere il pagamento di canoni. (con riferimento a Cassazione Civile, del 20 aprile 1982, n. 2452; e Cass. n. 6467 del 2017).
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