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Cara ADUC

Bambino su minimoto in area condominiale e assicurazione

14 aprile 2018
Domanda 14 aprile 2018
Approfittando della parte finale chiusa di un viale dove si accede però dalla via pubblica, e dove pertanto non potrebbe circolare, una famiglia ha preso l'abitudine di far girare il proprio figlio (di età ben inferiore ai 14 anni di legge), sopra a una minimoto.
Oltre alle violazioni che ho indicato e al disturbo che sta arrecando, credo che l'assicurazione condominiale non pagherebbe danni cagionati a cose, persone e persone terze da un comportamento illegale al 100% e di cui tutti sono a conoscenza (e come sempre nessuno muove un dito).
Ho ragione?
Brigida, da Roma (RM)

Risposta ADUC
ci sono diversi aspetti da considerare.
STRADA AD USO PUBBLICO O EQUIVALENTE?
Non si applicano le sanzioni del Codice della strada (e quindi anche quelle relative alla patente e RCA) sulle strade non destinate ad uso pubblico. Il Cds sancisce che "sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico".
Questo significa che si applicano le sanzioni solo se la strada a) è accessibile lecitamente per un numero indiscriminato ed indeterminato di persone, e se
b) è palese che si tratta di area privata dalle caratteristiche del luogo, o da opportune strutture atte a limitarne l’accesso (es., cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.).
In breve, lei potrebbe aver ragione in merito alla illiceità della condotta della famiglia solo se quella parte di strada è destinata ad uso pubblico.
Ovviamente, il fatto che non si possa sanzionare non significa che il Cds non debba essere rispettato anche su aree destinate ad uso privato. Ciò infatti rileva sempre per determinare eventuale responsabilità civile e/o penale.
PROPRIETÀ DELL'AREA.
Se invece è una strada privata e destinata ad uso privato, bisogna distinguere. Se la famiglia di questo ragazzo è anch'essa comproprietaria dell'area privata in questione, il ragazzo ha il diritto di utilizzarla purché non provochi danni a cose o persone e non ne impedisca l'utilizzo agli altri comproprietari.
Se invece la famiglia non è proprietaria di quella strada, sono i veri proprietari che potranno agire a tutela della proprietà, diffidando i responsabili a non entrarvi ed eventualmente agendo per vie legali.
In ogni caso, indipendentemente da tutto, qualsiasi danno causato dal ragazzo potrà essere richiesto ai suoi genitori (che se non sono assicurati, dovranno far fronte al risarcimento con il proprio patrimonio).
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