Cara ADUC
Autovelox, se ci si ferma nel verbale non si può giustificare la mancata contestazione
Domanda
3 aprile 2009
Vi scrivo facendo seguito ad una mia precedente comunicazione in cui in estrema sintesi chiedevo:
-se ci fossero possibilità di contestazione verso un verbale di violazione rilevata tramite autovelox considerato che mi ero fermato e la pattuglia della polizia locale si era dichiarata non in grado di contestare immediatamente l'eventuale violazione;
-se ci fossero gli estremi di natura penale nel caso sul verbale di contestazione fosse stato riportato come motivo della mancato obbligo di contestazione immediata una delle motivazioni di cui all'articolo 201 comma 1 bis e) del CdS.
In merito di seguito riporto la risposta da voi cortesemente inviata:
Gentile xx
riteniamo di no, non essendo obbligatoria in questo caso la contestazione immediata (art. 200 CdS):
Cordiali saluti.
A riguardo, considerata l'estrema sinteticità e i contenuti della vostra risposta ritengo di non essere stato molto chiaro nell'esporvi quanto accaduto poiché ho avuto dimostrazione della correttezza delle mie valutazioni.
Infatti, mi sono recato presso la sede della polizia locale che aveva elevato la contravvenzione e dopo aver rappresentato le mie considerazioni di ordine logico e giuridico ho ottenuto un'azione in autotutela che sostanzialmente ha costituito la base per l'annullamento del verbale.
Nelle more che la mia esperienza possa essere utile ad altri cittadini espongo di seguito gli elementi che hanno indotto l'agente accertatore a rivedere quanto dichiarato nel verbale:
1.Il verbale di contravvenzione è un atto pubblico e l'agente di polizia che lo sottoscrive si assume la responsabilità della veridicità di quanto in esso contenuto;
2.potendo dimostrare che al momento della dichiarata violazione mi ero fermato (ho chiesto la matricola all'agente e ho documentato fotograficamente la situazione, pattuglia, autovelox ed il mio veicolo) se l'agente avesse motivato la mancata contestazione immediata appellandosi all'art 201 comma 1 bis e) avrebbe sottoscritto un falso facilmente comprovabile in caso di ricorso al giudice di pace, che oltre a costituire possibile motivo di annullamento del verbale, agli occhi di un giudice, avrebbe potenzialmente potuto far emergere elementi di rilevanza penale (falso in atto pubblico e truffa);
3.la possibilità dell'immediata contestazione era avvalorata anche dal fatto che la strada su cui era stato utilizzato l'autovelox non era inserita fra quelle esentate con decreto prefettizio.
Per questi motivi l'agente accertatore ha ricompilato il verbale cancellando dalla motivazione per la mancata contestazione ogni riferimento all'art. 201 comma 1 bis e scrivendo, invece, che le modalità con cui era stato organizzato il servizio e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio autovelox non permettevano l'immediata rilevazione della violazione che pertanto non poteva essere contestata sul momento.
Pertanto, quanto così verbalizzato non costituiva più giustificazione per esentare da quanto previsto dall'art. 200 del CdS.
Eric Gustavo, da Roma (RM)
-se ci fossero possibilità di contestazione verso un verbale di violazione rilevata tramite autovelox considerato che mi ero fermato e la pattuglia della polizia locale si era dichiarata non in grado di contestare immediatamente l'eventuale violazione;
-se ci fossero gli estremi di natura penale nel caso sul verbale di contestazione fosse stato riportato come motivo della mancato obbligo di contestazione immediata una delle motivazioni di cui all'articolo 201 comma 1 bis e) del CdS.
In merito di seguito riporto la risposta da voi cortesemente inviata:
Gentile xx
riteniamo di no, non essendo obbligatoria in questo caso la contestazione immediata (art. 200 CdS):
Cordiali saluti.
A riguardo, considerata l'estrema sinteticità e i contenuti della vostra risposta ritengo di non essere stato molto chiaro nell'esporvi quanto accaduto poiché ho avuto dimostrazione della correttezza delle mie valutazioni.
Infatti, mi sono recato presso la sede della polizia locale che aveva elevato la contravvenzione e dopo aver rappresentato le mie considerazioni di ordine logico e giuridico ho ottenuto un'azione in autotutela che sostanzialmente ha costituito la base per l'annullamento del verbale.
Nelle more che la mia esperienza possa essere utile ad altri cittadini espongo di seguito gli elementi che hanno indotto l'agente accertatore a rivedere quanto dichiarato nel verbale:
1.Il verbale di contravvenzione è un atto pubblico e l'agente di polizia che lo sottoscrive si assume la responsabilità della veridicità di quanto in esso contenuto;
2.potendo dimostrare che al momento della dichiarata violazione mi ero fermato (ho chiesto la matricola all'agente e ho documentato fotograficamente la situazione, pattuglia, autovelox ed il mio veicolo) se l'agente avesse motivato la mancata contestazione immediata appellandosi all'art 201 comma 1 bis e) avrebbe sottoscritto un falso facilmente comprovabile in caso di ricorso al giudice di pace, che oltre a costituire possibile motivo di annullamento del verbale, agli occhi di un giudice, avrebbe potenzialmente potuto far emergere elementi di rilevanza penale (falso in atto pubblico e truffa);
3.la possibilità dell'immediata contestazione era avvalorata anche dal fatto che la strada su cui era stato utilizzato l'autovelox non era inserita fra quelle esentate con decreto prefettizio.
Per questi motivi l'agente accertatore ha ricompilato il verbale cancellando dalla motivazione per la mancata contestazione ogni riferimento all'art. 201 comma 1 bis e scrivendo, invece, che le modalità con cui era stato organizzato il servizio e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio autovelox non permettevano l'immediata rilevazione della violazione che pertanto non poteva essere contestata sul momento.
Pertanto, quanto così verbalizzato non costituiva più giustificazione per esentare da quanto previsto dall'art. 200 del CdS.
Eric Gustavo, da Roma (RM)
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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