Cara ADUC
Asciugatrice troppo rumorosa
Domanda
13 dicembre 2017
Buongirno,
Mi rivolgo a Voi per un problema che ormai assilla da mesi me e la mia famiglia. Il condomino del piano sottostante, ha acquistato una asciugatrice e avendo un ripostiglio minuscolo, ha acquistato un mobile per impilare lavatrice ed asciugatrice. Il problema è che, non avendo lo spazio a terra per poter appoggiare il mobile, ha pensato bene di appenderlo al muro. Il risultato è che l'asciugatrice produce delle vibrazioni e dei rumori davvero insopportabili nel nostro appartamento. Abbiamo chiesto ai vicini di risolvere il problema, ma sebbene abbiano ammesso che il problema esiste, continuano ad usare l'asciugatrice quotidianamente e puntualmente, a partire dalle 7.45 disturbando per ore ed ore. Abbiamo chiesto aiuto al nostro amministratore, ma dopo tre settimane, ancora non ha fatto nulla.
Quali azioni possiamo promuovere nei confronti dei nostri vicini ed eventualmente dell'amministratore per far valere i nostri diritti?
Grazie.
Claudio, da Trieste (TS)
Mi rivolgo a Voi per un problema che ormai assilla da mesi me e la mia famiglia. Il condomino del piano sottostante, ha acquistato una asciugatrice e avendo un ripostiglio minuscolo, ha acquistato un mobile per impilare lavatrice ed asciugatrice. Il problema è che, non avendo lo spazio a terra per poter appoggiare il mobile, ha pensato bene di appenderlo al muro. Il risultato è che l'asciugatrice produce delle vibrazioni e dei rumori davvero insopportabili nel nostro appartamento. Abbiamo chiesto ai vicini di risolvere il problema, ma sebbene abbiano ammesso che il problema esiste, continuano ad usare l'asciugatrice quotidianamente e puntualmente, a partire dalle 7.45 disturbando per ore ed ore. Abbiamo chiesto aiuto al nostro amministratore, ma dopo tre settimane, ancora non ha fatto nulla.
Quali azioni possiamo promuovere nei confronti dei nostri vicini ed eventualmente dell'amministratore per far valere i nostri diritti?
Grazie.
Claudio, da Trieste (TS)
Risposta ADUC
Nei rapporti tra privati il punto di vista cambia, tutto gira intorno al concetto di “disturbo” che diventa più soggettivo e quindi più difficile, per certi versi, da individuare in modo certo.
Trattandosi di questioni private la prima cosa da fare è rivolgersi direttamente al soggetto disturbante cercando una soluzione oppure, se si è in condominio, all’amministratore e/o agli altri condomini per avvalersi delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale.
Come riferimento possono essere utili anche i regolamenti comunali di polizia urbana o i regolamenti locali che potrebbero fissare delle fasce orarie in cui certe attività -anche svolte all’interno delle abitazioni- non possono essere svolte.
Se non si può risolvere in questi modi o applicando il regolamento condominiale, e per tutti i casi diversi, la regola di riferimento principale la fissa il codice civile (art.844), che parla di “normale tollerabilità” come limite di rumore (od immissione di fumo, calore, esalazioni) che deve essere sopportato. Per farsi valere potrebbe quindi essere necessario intentare una causa civile, preceduta semmai da un tentativo di conciliazione.
C’è da dire infatti che il grado di “tollerabilità” varia da caso a caso e spesso alla fine va stabilito da un Giudice (in primis il Giudice di Pace), se non si trovano accordi col disturbatore anche tramite il condominio. In questo contano diverse variabili come il luogo ove si trova la casa (in una zona urbana è più difficile sentire i rumori dei vicini), l’orario in cui il rumore viene prodotto, la natura e la ripetizione dello stesso, la sua necessità (spesso i giudici derogano rispetto per esempio ai rumori di una ristrutturazione o al rumore di un’attività di produzione). Altre variabili, riferite a sentenze, sono anche le testimonianze di altri vicini, soprattutto quelli confinanti con l’appartamento oggetto delle molestie.
E’ opinione di molti Giudici di Cassazione inoltre il fatto che tutti i rumori che superino i limiti fissati per decreto a tutela degli interessi collettivi (DPCM 1/3/1991, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) siano da considerarsi senz’altro intollerabili anche tra le pareti domestiche, ma aggiunge che la stessa intollerabilità si può avere anche con rumori che rientrano nelle soglie, tutto dipende dalle circostanze e il riferimento, ripetiamo, è il Codice Civile.
Le sentenze di Cassazione interessanti rispetto a tutto quanto detto sono la n.1069/2017 e la n.1363/2017, che si trovano in internet.
Le suggeriamo di inviare una diffida tramite racc.ta a/r al suo vicino di smetter le vibrazioni e i rumori.
Nel caso in cui egli non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
Trattandosi di questioni private la prima cosa da fare è rivolgersi direttamente al soggetto disturbante cercando una soluzione oppure, se si è in condominio, all’amministratore e/o agli altri condomini per avvalersi delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale.
Come riferimento possono essere utili anche i regolamenti comunali di polizia urbana o i regolamenti locali che potrebbero fissare delle fasce orarie in cui certe attività -anche svolte all’interno delle abitazioni- non possono essere svolte.
Se non si può risolvere in questi modi o applicando il regolamento condominiale, e per tutti i casi diversi, la regola di riferimento principale la fissa il codice civile (art.844), che parla di “normale tollerabilità” come limite di rumore (od immissione di fumo, calore, esalazioni) che deve essere sopportato. Per farsi valere potrebbe quindi essere necessario intentare una causa civile, preceduta semmai da un tentativo di conciliazione.
C’è da dire infatti che il grado di “tollerabilità” varia da caso a caso e spesso alla fine va stabilito da un Giudice (in primis il Giudice di Pace), se non si trovano accordi col disturbatore anche tramite il condominio. In questo contano diverse variabili come il luogo ove si trova la casa (in una zona urbana è più difficile sentire i rumori dei vicini), l’orario in cui il rumore viene prodotto, la natura e la ripetizione dello stesso, la sua necessità (spesso i giudici derogano rispetto per esempio ai rumori di una ristrutturazione o al rumore di un’attività di produzione). Altre variabili, riferite a sentenze, sono anche le testimonianze di altri vicini, soprattutto quelli confinanti con l’appartamento oggetto delle molestie.
E’ opinione di molti Giudici di Cassazione inoltre il fatto che tutti i rumori che superino i limiti fissati per decreto a tutela degli interessi collettivi (DPCM 1/3/1991, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) siano da considerarsi senz’altro intollerabili anche tra le pareti domestiche, ma aggiunge che la stessa intollerabilità si può avere anche con rumori che rientrano nelle soglie, tutto dipende dalle circostanze e il riferimento, ripetiamo, è il Codice Civile.
Le sentenze di Cassazione interessanti rispetto a tutto quanto detto sono la n.1069/2017 e la n.1363/2017, che si trovano in internet.
Le suggeriamo di inviare una diffida tramite racc.ta a/r al suo vicino di smetter le vibrazioni e i rumori.
Nel caso in cui egli non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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