Cara ADUC
Art. 126 bis: comunicazione dell'organo accertatore oltre i 30 giorni
Domanda
7 gennaio 2009
Cara Aduc,
ho pagato una multa per la violazione del 126 bis del C.d.S. in data 23 giugno 2008, con sanzione accessoria di decurtazione di 2 punti.
In data 31 dicembre 2008 mi è arrivata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti la comunicazione dell'acquisizione (oltre che della decurtazione). I vigili hanno comunicato l'infrazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 4 dicembre 2008.
Sia il 126 bis comma 2 sia la sentenza della Corte Costituzionale n° 27/2005 ribadiscono che la comunicazione da parte dell'organo accertatore debba avvenire "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata". Nel mio caso, stabilito che la "definizione" è avvenuta con il pagamento della sanzione (come previsto sempre dall'art. 126 bis comma 2), sono passati più di cinque mesi (166 giorni).
Si può impugnare l'atto dei vigili per comunicazione illegittima ? Se sì, presso quale autorità ?
In caso contrario, perché no?
Grazie per la vostra attenzione
Vittorio, da Pederobba (TV)
ho pagato una multa per la violazione del 126 bis del C.d.S. in data 23 giugno 2008, con sanzione accessoria di decurtazione di 2 punti.
In data 31 dicembre 2008 mi è arrivata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti la comunicazione dell'acquisizione (oltre che della decurtazione). I vigili hanno comunicato l'infrazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 4 dicembre 2008.
Sia il 126 bis comma 2 sia la sentenza della Corte Costituzionale n° 27/2005 ribadiscono che la comunicazione da parte dell'organo accertatore debba avvenire "entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata". Nel mio caso, stabilito che la "definizione" è avvenuta con il pagamento della sanzione (come previsto sempre dall'art. 126 bis comma 2), sono passati più di cinque mesi (166 giorni).
Si può impugnare l'atto dei vigili per comunicazione illegittima ? Se sì, presso quale autorità ?
In caso contrario, perché no?
Grazie per la vostra attenzione
Vittorio, da Pederobba (TV)
Risposta ADUC
qui sta l'inghippo: "Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione" (art. 126, comma 2). Questo significa che, qualora l'organo accertatore sostenga di aver ricevuto notizia del pagamento cinque mesi dopo, si dovra' dimostrare che non e' cosi'. In ogni caso, piu' che la lettera di comunicazione dell'organo, dovra' impugnare il provvedimento del ministero presso il Tar. Anche se le motivazioni erano diversi, qui un precedente:
clicca qui
clicca qui
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti