Domenica 7 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Approvazione spesa senza bilancio condominiale

5 gennaio 2019
Domanda 5 gennaio 2019
Buona sera, Avvocato.
Il precedente amministratore interno di condominio, in occasione del rendiconto/bilancio relativo all’anno 2017 presentato in assemblea agli inizi del 2018, venne autorizzato ad eseguire un lavoro per un determinato e concordato importo, prima di cedere la gestione del condominio ad un amministratore professionista; passaggio previsto per la fine del primo semestre 2018.
Il lavoro fu eseguito nel mese di marzo e a giugno fu indetta un’assemblea per formalizzare le dimissioni, decidere sul nuovo amministratore e ragguagliare i condomini sulle ultime spese effettuate e sui problemi in sospeso. Venne altresì fatto presente che, contrariamente a quanto concordato, il lavoro di cui sopra era venuto a costare molto di più, ragion per cui, a cose fatte e per fiducia su una fattura mostrata (ma subito ritirata!), la maggioranza diede l’OK. Non venne però redatto un rendiconto per la gestione dei primi 6 mesi del 2018, demandandolo così al nuovo amministratore che non ha posto eccezioni. La domanda che pongo è la seguente:
•Se uno o più condomini dovessero chiedere adesso al nuovo amministratore copia della fattura del lavoro di cui sopra e la fattura non si dovesse trovare, ne risponde ancora il precedente amministratore, visto che non vi è stato un regolare rendiconto o bilancio dei primi 6 mesi, oppure la spesa si considera approvata col solo consenso ottenuto e verbalizzato in assemblea e, quindi, la responsabilità fiscale ricade su tutti i condomini?
•Se così fosse, cioè che la responsabilità ricadrebbe su tutti i condomini, conviene insistere nei confronti dell’attuale amministratore, anche con lettera A/R, per avere copia di questa fattura, così da screditare e/o rivalerci eventualmente sul precedente amministratore se avesse approfittato della fiducia dei condomini?
Grazie.
Rocco, dalla provincia di CL

Risposta ADUC
l'A.mm. deve..5) eseguire gli adempimenti fiscali; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali (art. 1130 cc). Quindi il vecchio Amm.re risponde della documentazione della sua gestione; ma i condomini possono farne richiesta al nuovo amm.re che ha ricevuto le consegne.
In eventuale difetto della fattura, poichè l'Amm.re è tenuto al rispetto della normativa in materia fiscale, riteniamo che ne debba rispondere anche patrimonialmente e personalmente.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →