Cara ADUC
Ancora a proposito della l.40/2007...foro del consumatore
Domanda
20 settembre 2008
Gentili Signori,
premetto che questa è l'ennesima volta che mi rivolgo a voi per avere delucidazioni a proposito di 'diritto del consumatore'. Il mio attuale quesito è il seguente:
- se il capoverso 1-bis, del punto 3, delle Linee Guida pubblicate dalla Direzione Tutela dei consumatori, ha esteso la tutela di cui all'art. 1, comma 3, Legge n. 40/2007 anche alle piccole e medie imprese, è possibile ritenere che anche per le liti che riguardino questi ultimi citati soggetti e le grandi imprese, possa ritenersi applicabile - come criterio di competenza per territorio - quello del foro esclusivo del consumatore?
Nel caso che mi riguarda (la H3G mi ha addebitato per aver recesso anticipatamente da un contratto per servizi di telefonia, la somma di ¤ 700,00; somma che purtroppo ho scioccamente versato alla compagnia telefonica), mi domando infatti che senso abbia riconoscere ad un imprenditore il diritto a non farsi addebitare penali da parte di grandi compagnie, se poi lo stesso imprenditore non può azionare il diritto medesimo.
Si pensi per esempio ad un imprenditore con residenza a Trapani, che debba citare una compagnia telefonica di fronte ad un ufficio giudiziario di Milano. Non misconosco che è possibile esperire il tentativo di conciliazione di fronte al Corecom, ma del resto si intuisce facilmente come le compagnie telefoniche abbiano interesse a far intenzionalmente fallire gli stessi tentativi.
La questione nel quadro d'insieme mi appare abbastanza importante.
Grazie di nuovo per l'attenzione e per le conoscenze che mettete a disposizione di tutti.
Molti cordiali saluti
Andrea, da Castelfranco Di Sotto (PI)
premetto che questa è l'ennesima volta che mi rivolgo a voi per avere delucidazioni a proposito di 'diritto del consumatore'. Il mio attuale quesito è il seguente:
- se il capoverso 1-bis, del punto 3, delle Linee Guida pubblicate dalla Direzione Tutela dei consumatori, ha esteso la tutela di cui all'art. 1, comma 3, Legge n. 40/2007 anche alle piccole e medie imprese, è possibile ritenere che anche per le liti che riguardino questi ultimi citati soggetti e le grandi imprese, possa ritenersi applicabile - come criterio di competenza per territorio - quello del foro esclusivo del consumatore?
Nel caso che mi riguarda (la H3G mi ha addebitato per aver recesso anticipatamente da un contratto per servizi di telefonia, la somma di ¤ 700,00; somma che purtroppo ho scioccamente versato alla compagnia telefonica), mi domando infatti che senso abbia riconoscere ad un imprenditore il diritto a non farsi addebitare penali da parte di grandi compagnie, se poi lo stesso imprenditore non può azionare il diritto medesimo.
Si pensi per esempio ad un imprenditore con residenza a Trapani, che debba citare una compagnia telefonica di fronte ad un ufficio giudiziario di Milano. Non misconosco che è possibile esperire il tentativo di conciliazione di fronte al Corecom, ma del resto si intuisce facilmente come le compagnie telefoniche abbiano interesse a far intenzionalmente fallire gli stessi tentativi.
La questione nel quadro d'insieme mi appare abbastanza importante.
Grazie di nuovo per l'attenzione e per le conoscenze che mettete a disposizione di tutti.
Molti cordiali saluti
Andrea, da Castelfranco Di Sotto (PI)
Risposta ADUC
lei ha centrato il problema. Tuttavia, non e' possibile applicare a titolari di partita iva la disposizione sul foro del consumatore (art. 33 comma 2 lett. U CdC).
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