Cara ADUC
Amministratore di Condominio
Domanda
16 luglio 2015
Buongiorno, In seguito al risultato di un'assemblea condominiale, la maggioranza dei condomini decise di assumere un avvocato per fare causa alla ditta costruttrice del palazzo per non avere eseguito tutti I lavori programmati prima della consegna ai singoli proprietari. Alcuni condomini, me stesso incluso, eravamo assolutamente contrari a questa scelta in quanto la ditta costruttrice era quasi in fallimento e non avremmo ottenuto nessun rimborso dei lavori non eseguiti. Infatti dopo poco tempo la ditta dichiarò fallimento come previsto. Con l'ultimo rendiconto annuale, l'amministratore ci chiede una cifra considerevole per compensare le spese dell'avvocato da noi mai voluto. L'amministratore dovrebbe tutelare il condominio, ma anche le singole esigenze di ogni condomino. In questo caso di spese straordinarie, se un condomino si trova in disaccordo con la maggioranza, dovrebbe avere il diritto di manlevarsi dalle responsabilità della maggioranza e di non subirne le cause ed effetti, in altre parole di non essere costretto a pagare un lavoro straordinario non voluto. La domanda è la seguente: quali sono le responsabilità dell'amministratore in questo caso e poteva lo stesso consigliare ad ogni singolo condomino come comportarsi legalmente per non adempiere alle spese di un avvocato non voluto? Grazie per una Vs. cortese risposta
Fabrizio, da Acqui Terme (AL)
Fabrizio, da Acqui Terme (AL)
Risposta ADUC
Il condomino dissenziente che, ai sensi dell'art. 1132 c.c., intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio, è esonerato solo dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, mentre ha l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.
L'amministratore, quindi, avrebbe dovuto precisare che i condomini dissenzienti sarebbero stati esonerati dal pagamento in caso di condanna ma indipendentemente dal comportamento dello stesso Lei sarebbe comunque tenuto al pagamento.
Proprio l'obbligo al pagamento impedisce in questo caso di ricorrere alla manleva.
L'amministratore, quindi, avrebbe dovuto precisare che i condomini dissenzienti sarebbero stati esonerati dal pagamento in caso di condanna ma indipendentemente dal comportamento dello stesso Lei sarebbe comunque tenuto al pagamento.
Proprio l'obbligo al pagamento impedisce in questo caso di ricorrere alla manleva.
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