Cara ADUC
Addebito premio polizza mutuo nonostante disdetta
Domanda
17 marzo 2016
Il 20/01/2006 ho stipulato un mutuo ventennale per l'acquisto del mio appartamento,durata variabile fino max 30 anni,e come prassi la banca erogante mi ha imposto la stipula di una polizza danni sull'immobile con il loro ramo assicurativo(MPS Ass.Danni)vincolata in loro favore,decorrenza 30/01/06,durata trentennale,ma con rateazione annuale e tacito rinnovo.A marzo 2015 ho operato la surroga del mutuo presso un'altra banca,la quale,dopo aver visionato la polizza per vedere se era possibile utilizzare quella trasferendo il vincolo in suo favore,ha constatato che non era possibile e mi ha richiesto,come è ovvio,la stipula di una nuova polizza.Ho quindi firmato una nuova polizza con altra società assicuratrice in favore della nuova banca,e il giorno successivo alla surroga ho inviato raccomandata A/R alla MPS danni per informarli della cessazione della copertura data dall'estinzione del mutuo originario,chiedendo il rimborso delle mensilità non godute comprese nella rata annuale già pagata il 30/01/2015.
Dando per scontato che la vita stessa della polizza fosse collegata all'esistenza del mutuo,non ho pensato di usare il termine"disdetta",limitandomi a comunicare l'estinzione del mutuo,la conseguente cessazione della loro copertura e la mia richiesta di rimborso(v.copia allegata):credo comunque che la mia raccomandata possa rappresentare una disdetta a tutti gli effetti.E' stata ricevuta ed ho la ricevuta di ritorno firmata.Ho dimenticato di verificare che tale rimborso poi arrivasse,e infatti non è arrivato:poco male,in quanto ho constatato poi che nelle condizioni si richiedeva disdetta almeno 30 gg prima della scadenza,altrimenti il premio sarebbe rimasto acquisito alla MPS Danni.Il problema è che,a distanza di un anno(c/c ancora aperto presso la MPS,sebbene stia per estinguerlo),il 01/02/16 mi è stata addebitata con mio sommo stupore e disappunto una ulteriore annualità!
Alle mie proteste verbali la filiale ha risposto verbalmente che avrei dovuto mandare a loro la disdetta e non alla Società Assicuratrice(!),ma hanno chiesto comunque copia della mia disdetta per provvedere loro stessi a comunicarla alla Società e stornarmi l'addebito:vengo invece oggi informata che tale storno non verrà effettuato,in quanto la polizza a loro dire può benissimo esistere in assenza del mutuo originario(cosa su cui sono alquanto scettica) e,in ogni caso,"la Società assicuratrice ha ricevuto la tua disdetta ma non l'ha tenuta in considerazione".A mio avviso significa che non se ne sono accorti,ma per quanto mi riguarda è un loro problema in quanto io sono stata adempiente,e sono intenzionata a pretendere l'accredito dell'ultima annualità non dovuta(2016).Secondo voi è consigliabile procedere con una raccomandata AR di messa in mora?e in caso la ignorino,a chi posso rivolgermi,l'ABF? E ancora:aspettare a chiudere il c/c potrebbe essere un incentivo a rimborsarmi o,al contrario,mi fa correre rischi di ulteriori addebiti illegittimi?
Monica, da Ancona
Dando per scontato che la vita stessa della polizza fosse collegata all'esistenza del mutuo,non ho pensato di usare il termine"disdetta",limitandomi a comunicare l'estinzione del mutuo,la conseguente cessazione della loro copertura e la mia richiesta di rimborso(v.copia allegata):credo comunque che la mia raccomandata possa rappresentare una disdetta a tutti gli effetti.E' stata ricevuta ed ho la ricevuta di ritorno firmata.Ho dimenticato di verificare che tale rimborso poi arrivasse,e infatti non è arrivato:poco male,in quanto ho constatato poi che nelle condizioni si richiedeva disdetta almeno 30 gg prima della scadenza,altrimenti il premio sarebbe rimasto acquisito alla MPS Danni.Il problema è che,a distanza di un anno(c/c ancora aperto presso la MPS,sebbene stia per estinguerlo),il 01/02/16 mi è stata addebitata con mio sommo stupore e disappunto una ulteriore annualità!
Alle mie proteste verbali la filiale ha risposto verbalmente che avrei dovuto mandare a loro la disdetta e non alla Società Assicuratrice(!),ma hanno chiesto comunque copia della mia disdetta per provvedere loro stessi a comunicarla alla Società e stornarmi l'addebito:vengo invece oggi informata che tale storno non verrà effettuato,in quanto la polizza a loro dire può benissimo esistere in assenza del mutuo originario(cosa su cui sono alquanto scettica) e,in ogni caso,"la Società assicuratrice ha ricevuto la tua disdetta ma non l'ha tenuta in considerazione".A mio avviso significa che non se ne sono accorti,ma per quanto mi riguarda è un loro problema in quanto io sono stata adempiente,e sono intenzionata a pretendere l'accredito dell'ultima annualità non dovuta(2016).Secondo voi è consigliabile procedere con una raccomandata AR di messa in mora?e in caso la ignorino,a chi posso rivolgermi,l'ABF? E ancora:aspettare a chiudere il c/c potrebbe essere un incentivo a rimborsarmi o,al contrario,mi fa correre rischi di ulteriori addebiti illegittimi?
Monica, da Ancona
Risposta ADUC
Il Decreto Legge 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012, all'articolo 22 comma 15-quater e seguenti prevede che nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
La regola vale anche per i contratti in essere in quel momento. La questione nemmeno si pone perché anche in precedenza era stato sancito il principio per cui se la polizza cessa di espletare la propria funzione di copertura assicurativa, il contratto non può andare avanti a vuoto. Si tratta di un principio evidenziato più di una volta anche dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la sentenza 11706 del 20 maggio 2009, secondo cui il nesso fra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di collegamento negoziale riferibile al "meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi".
Nel casoo in questione, quindi, se è vero che il mutuo e la polizza costituiscono due contratti distinti, è pure vero che tra i due contratti sussiste di fatto un vincolo di reciproca dipendenza che fa sì che le loro sorti siano collegate. Pertanto, la cessazione del contratto di mutuo fa sciogliere nello stesso momento il contratto assicurativo per via del fatto che il cliente non ha più nulla da garantire alla banca, avendo estinto il proprio debito. Deve quindi presentare reclamo e poi, laddove la risposta sia negativa o assente dopo 30 giorni dalla ricezione, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che sia stabilito a suo favore il rimborso della parte di premio versata ma non goduta. Può, infine, estinguere il conto corrente.
La regola vale anche per i contratti in essere in quel momento. La questione nemmeno si pone perché anche in precedenza era stato sancito il principio per cui se la polizza cessa di espletare la propria funzione di copertura assicurativa, il contratto non può andare avanti a vuoto. Si tratta di un principio evidenziato più di una volta anche dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la sentenza 11706 del 20 maggio 2009, secondo cui il nesso fra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di collegamento negoziale riferibile al "meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi".
Nel casoo in questione, quindi, se è vero che il mutuo e la polizza costituiscono due contratti distinti, è pure vero che tra i due contratti sussiste di fatto un vincolo di reciproca dipendenza che fa sì che le loro sorti siano collegate. Pertanto, la cessazione del contratto di mutuo fa sciogliere nello stesso momento il contratto assicurativo per via del fatto che il cliente non ha più nulla da garantire alla banca, avendo estinto il proprio debito. Deve quindi presentare reclamo e poi, laddove la risposta sia negativa o assente dopo 30 giorni dalla ricezione, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che sia stabilito a suo favore il rimborso della parte di premio versata ma non goduta. Può, infine, estinguere il conto corrente.
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